Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16313 del 24/05/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16313 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

JNATI ABDERRAHIM, n. il 04/03/1978;

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco del 19/02/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Antonio Mura,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 24/05/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/02/2016 il Giudice di Pace di Lecco ha condannato 3nati
Abderrahim alla pena di euro tremila di multa in ordine al reato di cui all’art. 14,
comma 1-bis, D. Lgs. n. 286 del 1998 (inottemperanza ad ordine di presentazione
emesso con provvedimento del Questore di Lecco del 03/10/2014 – fatto accertato
il 09/10/2014).
Si trattava di straniero al quale erano state rigettate le istanze di rinnovo del

di ordine di presentazione del Questore, era accertata l’inottemperanza allo stesso.
Il Giudice di Pace, previa concessione delle attenuanti generiche, ha determinato
la pena finale in euro tremila di multa.

2. Lo Jnati, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace sulla base dei motivi di impugnazione di seguito
riportati.
2.1. Violazione di legge per nullità della citazione in relazione all’art. 552, n. 1,
lett. d), cod. proc. pen., per l’insufficienza dell’indicazione del luogo di comparizione
di cui al decreto di citazione, “Giudice di Pace di Lecco”, priva di informazioni sulla
via e sul numero civico, non tenendosi conto dello spostamento della sede, degli
accorpamenti degli uffici di tale organo giudiziario e della non conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 507 cod.
proc. pen., per nullità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di audizione del medico
curante dell’imputato dr. Andrea Vitali, occorrente al fine di stabilire la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato in questione, in quanto come emerso dalle dichiarazioni del teste di P.G., in occasione del relativo controllo, lo Jnati aveva chiesto l’intervento di un’ambulanza. Il Giudice di Pace si è limitato a rigettare la richiesta, rilevando che dalla documentazione prodotta risultavano prescritti farmaci comuni.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 546 cod. proc.
pen., per mancata indicazione delle ragioni della ritenuta sussistenza dell’elemento
soggettivo e della mancata considerazione dei motivi addotti dalla difesa in relazione alla patologia mentale dell’imputato, emergente dalle dichiarazioni del teste di
P.G. e dalla documentazione medica allegata.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133
cod. pen. per omessa motivazione in ordine all’omesso calcolo delle attenuanti generiche e all’enunciazione dei criteri commisurativi della pena.

permesso di soggiorno e di sospensiva presentata al T.A.R.. A seguito di emissione

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2.5. Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione
all’art. 535 cod. proc. pen. per mancata liquidazione delle spese processuali con
conseguente eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione. La mancata
quantificazione di dette spese non ha consentito all’imputato di conoscere con esattezza i costi del procedimento e, pertanto, di valutare se impugnare o meno la sentenza.

Il ricorso è infondato.

1. La prima censura è infondata, atteso che la semplice indicazione del Giudice di
Pace di Lecco come luogo di comparizione doveva ritenersi sufficiente, considerato
che in un comune di non elevate dimensioni l’anzidetto ufficio pubblico, usando la
normale diligenza, era di facile reperibilità attraverso le indicazioni stradali o le informazioni assunte presso vigili urbani o cittadini (Sez. 3, n. 23615 del 07/04/2005,
Basso, Rv. 231988).
In altri termini, la nullità del decreto di citazione a giudizio è stabilita dall’art.
552, comma 1, lett. d) e comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando l’indicazione del
luogo (e del tempo) di comparizione manca o è inidonea allo scopo di informare le
parti e i loro difensori degli elementi topografici (e cronologici) necessari per l’esercizio dei loro diritti.
La difesa deduce poi la circostanza della non conoscenza della lingua italiana da
parte dell’imputato in termini estremamente generici, che, tuttavia, non emerge
dalla sentenza impugnata e dagli atti allegati dalla difesa al ricorso.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
La difesa – anche mediante l’allegazione di plurimi atti ai fini dell’autosufficienzasi duole della mancata audizione del medico curante dello Jnati ai sensi dell’art. 507
cod. proc. pen., evidenziando che il teste di P.G. aveva discusso di alcuni atteggiamenti autolesionistici dell’imputato, di natura tale da rendere necessaria la chiamata dei soccorsi per il trasporto in ospedale.
Con ordinanza resa in sede dibattimentale, il Giudice di Pace ha, con motivazione
non manifestamente illogica, escluso la necessità dell’espletamento dell’attività istruttoria integrativa predetta, rilevando che le prescrizioni mediche prodotte dalla
difesa in giudizio riguardavano farmaci comuni. Non risulta, in effetti, indicata alcuna malattia mentale, dalla quale lo Jnati sarebbe affetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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Da quanto sopra deriva anche l’inconsistenza della doglianza in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, collegato in definitiva alla consapevolezza
del proprio obbligo e alla volontà di sottrarvisi.

3. Quanto al quarto motivo di ricorso, rilevasi che la pena irrogata è prossima al
minimo edittale, considerandosi che, pur nell’ipotesi di riduzione massima per le
concesse le attenuanti generiche, la pena base non supererebbe il livello di C

complessiva congruità del finale trattamento sanzionatorio “in applicazione delle attenuanti generiche”, non sussistono i vizi dedotti dall’imputato.

4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 535 cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. I
costi del procedimento, quantificabili con assoluta precisione solo dopo la conclusione del giudizio, possono essere tuttavia conosciuti con buona approssimazione sostanziale tramite verifiche svolte dalla difesa. Non emerge in ogni caso la dedotta
posizione di disparità rispetto alle parti civili, stante la diversa tipologia delle spese.
Resta, infine, piena possibilità di difendersi, nelle sedi opportune, avverso
l’eventuale illegittima quantificazione delle spese stesse.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2017.

4.500,00. Alla stregua di tanto, e tenuto conto della non illogica valutazione di

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