Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16312 del 07/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16312 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Protto Roberto, nato a Varallo il 20/10/1956

avverso la sentenza del 13/01/2016 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento’ impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Roberto Saraniti, sostituto dell’avv. Deborah Abate
Zaro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Alba, con sentenza del 27 dicembre 2007, ha condannato
Roberto Protto alla pena di anni sei di reclusione e alle pene accessorie di legge,
oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, per addebiti di
bancarotta fraudolenta societaria e documentale relativi alla gestione della Faber

Data Udienza: 07/02/2017

s.p.a., corrente in Bra, dichiarata fallita il 26 ottobre 2000 e della quale
l’imputato era ritenuto amministratore di fatto.
Detti addebiti, riportati ai capi 4), 5) e 9) dell’originaria rubrica, attenevano,
in particolare, a ipotesi di falso in bilancio riguardanti gli esercizi 1998 e 1999,
dipendenti dalla intervenuta esposizione di fatti e dati non rispondenti al vero
sulle condizioni economiche della indicata società, così cagionandone o
comunque aggravandone il dissesto, oltre che alla tenuta delle scritture contabili
in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del

profitto e recare pregiudizio ai creditori.

2. Con sentenza del 21 febbraio 2013 la Corte di appello di Torino, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha
escluso la recidiva inizialmente contestata, riducendo la pena ad anni quattro di
reclusione e applicando la pena accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici in luogo della interdizione perpetua già disposta.

3. A seguito del ricorso dell’imputato la quinta sezione penale di questa
Corte, con sentenza del 12 settembre 2013, ha annullato la sentenza impugnata
limitatamente alle statuizioni relative ai capi 4) e 5) della rubrica, rigettando il
ricorso nel resto e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Torino per
nuovo esame su detti capi e per la rideterminazione della pena con riguardo al
capo 9).
3.1. Detta sentenza, in particolare, ha ritenuto fondato il quarto motivo,
attinente alla ritenuta sussistenza di un aggravamento del dissesto della società
fallita, conseguente alla presunta falsità dei bilanci del 1998 e del 1999, in
relazione alla imputazione di bancarotta societaria di cui all’art. 223, secondo
comma, n. 1 legge fall., fissando il principio di diritto, coerente con i richiamati
arresti di legittimità, alla cui stregua doveva essere verificata la sussistenza del
dissesto economico e la sua riconducibilità alle false appostazioni effettuate
dall’imputato, a seguito dei fatti accertati con la sentenza a carico di Paolo
Chiappino e Domenico Nigro e della relativa perizia, acquisite nel giudizio di
appello, ritenuti «elementi di novità […] assai significativi per far dubitare
dell’esistenza stessa di un aggravamento del dissesto, a prescindere dall’indagine
sulle cause o concause che lo avessero determinato».
3.2. Sono stati, invece, giudicati infondati i motivi relativi alla contestata
bancarotta documentale, di cui al capo 9), e la richiesta di declaratoria di
estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, maturando il relativo
termine il successivo 8 novembre 2013, e si è ritenuto, posto che il rigetto del

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movimento degli affari allo scopo di procurare a sé e alla società un ingiusto

ricorso riguardo al ridetto capo 9) comportava il passaggio in giudicato della
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta
documentale, che il giudice del rinvio dovesse provvedere, in ordine a detto
reato, alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non
oggetto di autonomo computo nelle precedenti pronunce di merito.

4. Con sentenza del 13 gennaio 2016, resa all’esito del giudizio di rinvio, la
Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha

dell’imputato per i reati di cui ai capi 4) e 5) perché estinti per intervenuta
prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta al medesimo per il reato di cui al
capo 9), ritenuta la continuazione con i reati di cui alle sentenze del 24 ottobre
2008 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino e del 13
ottobre 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in
mesi tre di reclusione, indicando la pena complessiva in anni cinque e mesi tre di
reclusione.
La Corte, richiamata la vicenda processuale e dato atto che la parte civile
non era più esistente per essere stati il fallimento chiuso e la società cancellata,
rilevava che:
– la prima parte del devolutum, relativa ai capi 4) e 5), era destinata a
rimanere inadempiuta, essendosi indicata nella stessa sentenza rescindente la
data in cui si sarebbe verificata l’estinzione dei reati (8 novembre 2013), al cui
ampio superamento, senza che sussistessero gli estremi per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., doveva conseguire l’accoglimento delle
richieste di proscioglimento avanzate da entrambe le parti;
– la pena inflitta per il delitto di cui al capo 9), oggetto della seconda parte
del devolutum, andava rideterminata, considerata la indubbia gravità oggettiva e
soggettiva del reato e tenuto conto del precedente fallimento del 1990 e del
precedente specifico per bancarotta fraudolenta, nonché delle già concesse
attenuanti generiche, nella misura ritenuta congrua di anni tre e mesi uno di
reclusione, ridotta per dette attenuanti ad anni due e giorni venti di reclusione;
– era accoglibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione
tra il delitto di cui al capo 9) e i delitti giudicati con le indicate precedenti
sentenze, non ostando a detto esame il mancato inserimento tra i motivi di
appello della stessa, che rientrava nell’ambito della generica richiesta di
attenuazione della pena e nella statuizione, contenuta nella sentenza di
annullamento, di determinazione della pena per l’indicato delitto, e sussistendo
ragioni di economia processuale poiché la valutazione poteva essere chiesta in
sede esecutiva;

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dichiarato, per quanto devoluto, non doversi procedere nei confronti

- l’aumento di pena per la continuazione, ritenuta fondata, poteva essere
determinato nella misura equa di mesi tre di reclusione, già tenuto conto delle
attenuanti generiche;
– rimanevano ferme, atteso l’ambito devoluto al giudizio di rinvio, le plurime
statuizioni della sentenza di primo grado non modificate nel primo giudizio di
appello e non riconducibili esclusivamente ai reati prescritti, nonché le statuizioni
contenute nella sentenza di appello, non annullate, quali la esclusione

5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Deborah Abate Zaro, l’imputato, che ne chiede l’annullamento
sulla base di tre motivi.
5.1. Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
rispettivamente, con il primo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen., per insussistenza della motivazione rispetto alla pronuncia di non
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. relativamente ai capi 4) e
5), e, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 628 cod. proc. pen., in relazione
alla violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, che ripercorre le ragioni del disposto annullamento
della sentenza di appello, la sentenza rescindente, che non poteva pronunciarsi
nel merito, ha individuato

ictu ocu/i la criticità fondamentale dell’impianto

accusatorio, giudicando ineccepibile l’osservazione che l’aumento del dissesto
fosse collegabile a un debito IVA relativo all’anno 2000 e non agli anni 1998 e
1999, cui facevano riferimento i capi 4) e 5).
Nonostante l’evidenza di tali fatti il giudice del rinvio non ha motivato in
ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., con conseguente
necessità di una nuova valutazione del principio di diritto fissato nella sentenza
di annullamento.
5.2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al capo
9) per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello non ha considerato che nella
sentenza del 24 ottobre 2008, la cui pena ha posto a base della determinazione
dell’aumento a titolo di continuazione per il reato in oggetto, gli aumenti per
continuazione erano stati determinati rispetto a ciascun episodio di bancarotta in
misura decisamente inferiore in proporzione a quello applicato per il capo 9), pur
oggettivamente meno grave, senza in alcun modo motivare tale disparità di
trattamento.

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dell’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1 legge fall. e la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

2. Si rileva in diritto che, secondo le regole pertinenti al giudizio di rinvio
dopo l’annullamento, il giudice di rinvio «decide con gli stessi poteri che aveva il
giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge»
(art. 627, comma 2, cod. proc. pen.), e «si uniforma alla sentenza della Corte di

627, comma 3, cod. proc. pen., in correlazione con l’art. 173, comma 2, disp.
att. cod. proc. pen., alla cui stregua «ne! caso di annullamento con rinvio, la
sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio
deve uniformarsi»).
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato da tempo che, qualora sia
rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla
determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento
del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su
tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute
all’annullamento parziale (tra le più recenti, Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008,
Talarico, Rv. 242494; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806;
Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013, Del Bergiolo, Rv. 256377; Sez. 1, n. 43710 del
24/09/2015, Catanese, Rv. 264815; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino,
Rv. 265792).
L’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, invero, che se
l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa
ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale
con la parte annullata.
Se, pertanto, l’annullamento è pronunciato per la parte di sentenza
concernente l’entità della pena (che dovrà essere rideterminata, ma non potrà
essere eliminata) o la concessione dei benefici (che dovranno essere valutati), la
parte concernente l’affermazione della responsabilità diviene intangibile.
Questa parte non annullata, infatti, lungi dal porsi in «connessione
essenziale con la parte annullata», acquista «autorità di cosa giudicata», sicché il
giudizio di rinvio, in relazione ai suoi limiti obiettivi e alle peculiari connotazioni
delle sentenze di questa Corte, non può che essere limitato alla parte annullata,
e soltanto a quella.
Se, invece, tale parte annullata è inerente all’accertamento del fatto ovvero
alla responsabilità dell’imputato, non è impedita l’applicazione di cause estintive
sopravvenute alla sentenza rescindente.

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cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa» (art.

2.2. Gli effetti dell’annullamento parziale di una sentenza, correlati al

devolutum, sono, pertanto, del tutto diversi, ai fini della prescrizione, rispetto al
caso di impugnazione parziale, in sede di cognizione, di alcuni capi o punti di una
sentenza, nel quale, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una
preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non
impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute
possono essere dichiarate finché il giudizio non sia esaurito integralmente in
ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239)
hanno, invero, affermato il principio che, posto che la cosa giudicata si forma sui
capi e non sui punti della sentenza, «ne consegue che l’eventuale causa di
estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio sia esaurito
integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato
al quale la causa stessa si riferisce», ma hanno, nondimeno, egualmente chiarito
che «il riconoscimento dell’operatività del giudicato limitata ai capi della
sentenza, con esclusione dei punti, non si traduce nell’adesione ad una linea
interpretativa divergente dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite […],
secondo cui, in caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., il
giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità
dell’imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il
giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non
può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di
annullamento».
La ratio decidendi di tale puntualizzato orientamento, invero, risiede nella
specialità della forza precettiva del ridetto art. 624, comma 1, cod. proc. pen.,
che «indubbiamente riconosce l’autorità del giudicato sia ai capi sia ai punti della
sentenza», rappresentando l’espressione di un principio, non applicabile al di
fuori della specifica situazione dell’annullamento parziale, che detta «una
regolamentazione particolare […], legata indissolubilmente alle peculiari
connotazioni delle sentenze della Corte di cessazione e alla intrinseca
irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell’organo posto al vertice del sistema
giurisdizionale […], diretta ed ineludibile conseguenza dell’irrevocabilità della
pronuncia della Corte di cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle
annullate ed a queste non necessariamente connesse».
2.3. Tanto premesso, deve confermarsi in diritto che, se, in caso di
annullamento con rinvio da parte della Corte di cessazione limitatamente alla
determinazione della pena, il giudice del rinvio non può applicare cause estintive
del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento con rinvio in quegli

stessa si riferisce.

indicati limiti, l’applicabilità di tali cause estintive non è impedita ove la sentenza
rescindente attenga all’accertamento del fatto ovvero alla responsabilità
dell’imputato nei limiti dei capi annullati.

3. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo, che in ordine alla questione del
concorso tra le formule assolutorie e quelle di proscioglimento, per estinzione del
reato, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno
fissato il principio di diritto secondo il quale, in presenza di una causa di

assoluzione, a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in
cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di
percezione ictu ocu/i, che a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Tuttavia, la formula assolutoria nel merito, in caso di contraddittorietà o
insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una
causa di non punibilità, se, in sede di impugnazione, sopravvenuta una causa
estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte
civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili oppure ritenga
infondata nel merito l’impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una
sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, citata, Rv. 244273).
Pertanto, -a differenza del caso in cui, essendosi prescritto il reato dopo la
sentenza di condanna e prima della definizione del giudizio di impugnazione, non
sia presente la parte civile, l’unico criterio applicabile è quello della evidenza
della prova d’innocenza o dell’assenza assoluta di quella di colpevolezza, ex art.
129, comma 2, cod. proc. pen., cui consegue che la sollecitazione dell’imputato
all’applicazione del diverso criterio di cui all’art. 530 cpv. cod. proc. pen.
presuppone la rinuncia alla prescrizione-, quando vi sia la parte civile, «in
presenza di elementi di incertezza (rilevanti a determinare una delle situazioni
considerate espressamente dal capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen.), la
condanna civilistica deve essere annullata e la formula di proscioglimento che
definisce, contestualmente, l’aspetto penale del processo non può essere
l’improcedibilità per estinzione del reato bensì deve essere quella
dell’assoluzione» (tra le altre, Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv.
255666).

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estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di

4. Di tali condivisi principi si sono fatte con la sentenza impugnata esatta
interpretazione e corretta applicazione.
4.1. Secondo la tesi difensiva, avendo la sentenza rescindente individuato

ictu ocu/i la criticità fondamentale dell’impianto accusatorio in correlazione alla
«osservazione ineccepibile che l’aumento del dissesto fallimentare era da
collegarsi ad un debito Iva concernente l’anno 2000 e pertanto non casualmente
collegabile agli anni a cui fanno riferimento rispettivamente i capi 4) e 5) della

evidenza dei fatti, pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.
La manifesta infondatezza di detta tesi discende dai contenuti della sentenza
rescindente, testualmente ripresa nello stesso contenuto del ricorso, e di quella
rescissoria, già ripercorsi nei loro passaggi argomentativi in parte espositiva (sub
3.1. e 4. del «ritenuto in fatto»).
4.2. La sentenza di annullamento, infatti, aveva demandato al giudizio di
rinvio il nuovo esame sullo specifico punto riguardante le statuizioni relative ai
capi 4) e 5) della rubrica, poiché aveva rilevato, premesso il richiamo a
precedenti condivisi principi pertinenti al problema del nesso di causalità tra
falsità in bilancio e aggravamento del dissesto, la significatività degli elementi di
novità acquisiti nel processo di appello (sentenza emessa a carico dei correi
Chiappino e Nigro, separatamente giudicati, e relativa perizia) per far dubitare
anche della stessa esistenza di un aggravamento del dissesto; aveva ripreso i
passi della separata sentenza relativi alle conclusioni della perizia e alle
considerazioni critiche espresse rispetto alla correzione di dette conclusioni, con
analisi della sopravvenuta insinuazione tardiva al passivo fallimentare per il
debito capitale IVA, e aveva rilevato che, al contrario, la sentenza di appello a
carico di Protto si era limitata a prendere atto di detta insinuazione tardiva,
inferendone un aumento dell’indebitamento, e quindi un aggravamento del
dissesto, senza affrontare il problema della derivazione causale, anche parziale,
dell’aggravato dissesto dalle false appostazioni contabili di cui ai capi 4) e 5).
4.3. La Corte di appello -che, alla stregua dei principi propri del giudizio di
rinvio, era libera di determinare il proprio apprezzamento di merito ed era solo
tenuta a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente
e/o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, senza poter
fondare la decisione sulle sole argomentazioni già ritenute incomplete o illogicheè ragionevolmente partita dal rilievo che, in ragione di quanto deciso con la
sentenza di annullamento parziale, il principio di diritto cui il giudizio di rinvio
doveva adeguarsi atteneva «alla verifica della sussistenza del dissesto economico

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sentenza impugnata e cioè 1998 e 1999», la Corte del rinvio doveva, nella

e della riconducibilità del medesimo alle false appostazioni effettuate
dall’imputato», alla luce dei fatti accertati, e apprezzati in sede di legittimità
come rilevanti, con la sentenza a carico dei correi e della relativa perizia.
La sentenza, ritenuta quindi la data dell’8 novembre 2013, sopravvenuta alla
sentenza di annullamento e nella stessa individuata come data di successiva
estinzione dei reati per prescrizione, preso atto del suo ampio superamento, e
rilevata la mancanza della parte civile, non più esistente per essere stati il
fallimento chiuso e la società cancellata, ha coerentemente dato atto della

prescrizione, che ha dichiarato, nella esclusa sussistenza degli estremi per
pervenire a un epilogo assolutorio ex art. 129 cod. proc. pen., con implicito ma
univoco richiamo alle ragioni che ne avrebbero potuto giustificare l’applicazione,
invece non riscontrate.

5. Non supera la soglia dell’ammissibilità il secondo motivo, con il quale si
assume una illegittima e illogica determinazione dell’aumento di pena a titolo di
continuazione per il delitto di cui al capo 9) -riguardo al quale, passata in
giudicato la declaratoria di penale responsabilità, si era chiesta al giudice del
rinvio la rideterminazione della pena- rispetto alla pena inflitta con sentenza del
24 ottobre 2008 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino, alla
quale era stata già posta in continuazione la pena oggetto della sentenza del 13
ottobre 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
La Corte, invero, logicamente esplicando le ragioni che giustificavano le
operate scelte e i criteri di esercizio del proprio potere discrezionale, ha
rappresentato che, nella determinazione di detto aumento nella misura di mesi
tre di reclusione, aveva valenza quanto già affermato, richiamando l’art. 133
cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio per il medesimo reato, e in
particolare nella determinazione della misura della pena in anni tre e mesi uno di
reclusione, in relazione alla indubbia gravità oggettiva e soggettiva del detto
reato, al precedente fallimento del 1990 e al precedente specifico per bancarotta
fraudolenta, e nella riduzione della pena ad anni due e giorni venti di reclusione
per le già concesse attenuanti generiche, in relazione al comportamento
processuale dell’imputato e ai documentati affidamenti in prova.
Il ricorrente, invece, opponendo la incongruità della valutazione, reclama,
sostanzialmente, un confronto con gli aumenti operati per continuazione con la
sentenza del 24 ottobre 2008 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale
di Torino per episodi distrattivi ovvero di irregolare tenuta della contabilità, sulla
base di asserita, e neppure dimostrata (in difetto di allegazione della sentenza),

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fondatezza della richiesta di proscioglimento per i reati di cui ai capi 4) e 5) per

disparità di trattamento e, soprattutto, omettendo di correlarsi criticamente con
le ragioni poste a fondamento della decisione, rimaste ignorate.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente liquidata, di
1.500,00 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.500,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2017

colpa nella proposizione del ricorso.

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