Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16310 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16310 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorsó proposto da
GUERRIERI FULVIO nato il 04/11/1978 a ROMA

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che conclude per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca
del denaro e restituzione all’avente diritto.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Fulvio Guerrieri ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza del 25 gennaio 2017 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2010, è stata
rideterminata la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, ma è
stata confermata, fra l’altro, la confisca delle somme di denaro in sequestro.
La difesa ha specificato che l’impugnazione ha ad oggetto il capo della
sentenza relativo alla confisca; ha dedotto i vizi di violazione di legge, per

D.L. 306/1992, e della motivazione.
Rileva la difesa di aver contestato con i motivi di appello la legittimità della
confisca della somma di denaro in sequestro disposta dal Tribunale di Roma ai
sensi dell’art. 240 cod. pen. per la mancanza di vincolo pertinenziale tra il denaro
ed il reato per il quale vi è stata condanna nonché la motivazione della confisca,
collegata alla non giustificabilità del possesso della somma di denaro da parte di
soggetto privo di reddito; per la difesa, in sostanza, la Corte di appello di Roma
ha applicato erroneamente la confisca ex art. 12 sexies D.L. 306/92.
Per la difesa, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il motivo di appello per
l’incompatibilità della somma con le modalità di detenzione perché una somma di
tale importo (C. 14.250), pur sottraendo quanto ricevuto per un rimborso di buono
postale e di un sinistro stradale per totali C 3.800, ove frutto di risparmi, sarebbe
stata affidata ad un istituto di credito e non detenuta in casa.
Inoltre, rileva la difesa che la Corte di appello ha affermato che i redditi dei
genitori del ricorrente, pari a complessivi C 70.000 annui al netto delle imposte,
non giustificavano le generiche regalie dichiarate; per la Corte di appello di Roma
la somma in sequestro trovava spiegazione solo quale provento dell’attività di
cessione, attività da ritenersi non modesta, essendo stato l’imputato, all’atto della
perquisizione personale, trovato in possesso di C 355, della dose di cocaina che
era in procinto di cedere, di ulteriori 16 dosi e di un ulteriore involucro contenente
4 dosi.
Rileva però la difesa che la Corte di appello di Roma non ha considerato che
la contestazione ha ad oggetto solo la detenzione a fini di cessione e non la vendita
di sostanza stupefacente per cui il denaro sottoposto a sequestro non poteva
essere considerato profitto del reato oggetto di imputazione per la quale è stata
pronunciata sentenza di condanna (Cass. 2. Sez. 30/9/2015 n. 41778; Cass. Sez.
4 19/9/2016 n. 40912): manca il nesso tra l’imputazione ed il denaro in sequestro.
Ritiene la difesa che la motivazione della confisca sia illogica e contraddittoria
perché opera una illegittima commistione tra i presupposti della confisca ex art.

2

l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen., dell’art.12 sexies

240 cod. pen. e quella di cui all’art. 12 sexies D.L. 306/92, inapplicabile al caso di
specie, con il richiamo alla non giustificabilità delle somme in rapporto ai redditi
dei genitori, invero adeguatamente consistenti (circa C 6.000 mensili).
Per la difesa la motivazione è meramente assertiva laddove deduce il nesso
pertinenziale tra cosa e reato dalla mera modalità di detenzione del denaro ed è
contraddittoria laddove, pur riconoscendo parte della somma sequestrata (C
3.800) come provento di un rimborso di buono postale e di un risarcimento per
sinistro stradale (come documentato dalla difesa), ritiene tale somma profitto
dell’attività di cessione.

elemento sintomatico della provenienza del denaro da attività di spaccio il
ritrovamento, all’interno della cassetta nella quale fu rinvenuto il denaro, di un
foglio contenente indicazione di importi di denaro, trascurando di considerare
comunque che non poteva costituire profitto del contestato reato di detenzione.
Ritiene infine la difesa che ritenere sussistente un volume di affari di spaccio
. non modesto è in contraddizione con la ritenuta ipotesi lieve di cui al comma quinto
dell’art. 73 DPR 309/90 e con la modesta quantità di droga sequestrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va in primo luogo osservato che l’impugnazione è stata proposto solo con
riferimento al capo relativo alla confisca della somma di denaro, con conseguente
definitività di tutte le altre disposizioni della sentenza impugnata.
1.2. Va ricordato che nel caso di applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.p.r.
309/1990 può procedersi alla confisca del denaro ritenuto profitto del reato ai
sensi del comma 1 dell’art. 240 cod. pen.
Il riconoscimento della ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.p.r.
309/1990 impedisce solo la confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno
1992 n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992 n. 356.
Per poter procedere però alla confisca ai sensi dell’art. 240 comma 1 cod. pen.
la somma di denaro deve costituire il profitto del reato: deve cioè consistere nel
lucro, nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla
commissione del reato.
La motivazione del collegamento eziologico tra il denaro e il reato non può
però prescindere dalla condotta per la quale è stata pronunciata la condanna.
Come correttamente rilevato dalla difesa, la sentenza di condanna è stata
pronunciata per la sola condotta di detenzione, al fine di cedere a terzi, delle
sostanze stupefacenti; pertanto per poter procedere alla confisca occorre che la
3

Per la difesa la motivazione è illogica e contraddittoria laddove valorizza quale

motivazione si incentri esclusivamente sul nesso tra il reato di detenzione ascritto
all’imputato, per il quale vi è stata la condanna, e la somma di danaro rinvenuta
nella sua disponibilità.
La confisca infatti deve essere inerente al reato per il quale l’imputato è stato
condannato e non ad altre, eventuali, condotte illecite, estranee alla declaratoria
di responsabilità.

2. Si impone dunque l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,.
limitatamente alle disposizioni alle disposizioni sulla confisca del denaro, con rinvio

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni sulla confisca
del denaro con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di
Roma.
Così deciso il 13/03/2018.

Il Cprisigyere estensore

Il Pre idente

tt.4ca emeraro
ti–

Pier Savani

per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA