Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1631 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1631 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSANO CIRO N. IL 08/03/1961
SANTORO VINCENZO N. IL 29/12/1977
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avverso la sentenza n. 509/2009 TRIB. EZ.DIST. di AFRAGOLA, del
20/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, con sentenza emessa
il 20/10/2010 dichiarava Ciro Rosano e Vincenzo Santoro colpevoli dei reati di cui
agli artt. 256 d.lgs. 152/2006; 674 cod. pen. [come contestat4 ai capi a) e b)
della rubrica] e li condannava alla pena di C 4.100,00 di ammenda ciascuno.

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.

alla misura della pena inflitta.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito (vedi sentenza
impugnata pagg. 3 – 4). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate
come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].
3.1. Parimenti le censure attinenti alla congruità della pena

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disattese perché generiche ed infondate. Il tribunale ha congruamente motivato
sul punto in esame, mediante valutazioni conformi ai parametri di cui all’art. 133
cod. pen.

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione dei reati, maturata 1’08/01/2012, epoca successiva alla
decisione impugnata, emessa il 20/10/2010 [sez. U. sent. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. sent. n. 23428 del 02/06/2005]

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ciro Rosano
e Vincenzo Santoro con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

2

pen., in relazione alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati ed

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il residente

Il Componente estensore

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