Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16308 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16308 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
NDIAYE ABO nato il 05/08/1979

avverso la sentenza del 05/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ndiaye Abo ha proposto ricorso avverso la sentenza della
Corte di Appello di Genova del 5 maggio 2017 con la quale, in parziale riforma
della -sentenza del-giudice -per’ le indagini preliminari del Tribunale di Genova del
13 ottobre 2016, il-fatto è stato qualificato nel delitto di cui all’articolo 73 comma
5 D.P.R.309/90 ed è stata rideterminata la pena.
Con l’unico motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, quanto
all’erronea applicazione dell’articolo 240 cod. pen., in relazione alla confisca della

Rileva la difesa che con la sentenza di primo grado è stata disposta la confisca
della somma di euro 185; che la Corte di appello ha riqualificato il fatto nel delitto
di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ma non ha revocato conseguenzialmente
la confisca.
Afferma la difesa -che poiché non vi è alcuna prova che la somma di denaro
sequestrata sia provento di precedenti cessioni, ed essendo contestata soltanto la
detenzione dello stupefacente, non poteva essere disposta la confisca, non
essendovi prova della ricorrenza di un caso di applicazione di misura di sicurezza
patrimoniale di cui all’articolo 240 cod. pen.
La difesa ha quindi chiesto la revoca della confisca che avrebbe dovuto
conseguire, a suo dire, alla riqualificazione del fatto come violazione dell’articolo
73 comma 5 D.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Va in primo luogo rilevato che la confisca è stata disposta con la sentenza di
primo grado perché la somma di denaro è stata ritenuta proveniente da delitto.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha quindi
collegato la confisca all’art. 240 cod. pen. e non all’art. 12 sexies del D.L. n. 306
del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992: solo tale ultima confisca è
preclusa dall’applicazione dell’art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990.
Deve però rilevarsi che, ai sensi dell’art. 579 comma 3 cod. proc. pen.,
l’impugnazione contro la confisca va proposta con gli stessi mezzi previsti per i
capi penali: non risulta però proposto appello per il capo relativo alla confisca. Di
conseguenza, in assenza di impugnazione del capo relativo alla confisca, il ricorso
per cassazione per cassazione è inammissibile, non trattandosi di questione
rilevabile di ufficio né collegata alla qualificazione del fatto nel comma 5 dell’art.
73 d.p.r. 309/1990.

2

somma in denaro in sequestro.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
– 186, e tonsiFlerato che non .vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza versàsre •in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro
2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/03/2018.

P.Q.M.

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