Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16306 del 12/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16306 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VICTORIA ALVAREZ ALEXANDER N. IL 17/08/1985
avverso la sentenza n. 12348/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ALEXANDER VICTORIA ALVAREZ, in atti generalizzato, ricorre contro la
sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per
i reati di furto pluriaggravato ed altro, alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice),
lamentando violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione quanto alla
qualificazione giuridica del reato di cui al capo (asseritamente tentato, non consumato) ed

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi di prova acquisiti,
evídenziando:

l’intervenuto utilizzo della carta di credito de qua, dalla quale è stata

correttamente desunta l’intervenuta consumazione del reato in oggetto, in accordo con
l’ormai consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. II, n. 7019 del 13.2.2014,
CED Cass. n. 259004), per il quale l’indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di
credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all’art. 12 I. n. 143 del 1991
(ora previsto nell’ art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007) indipendentemente dal
conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il
legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che
la transazione giunga a buon fine;
– l’assoluta congruità della pena, già determinata in riferimento ai minimi edittali,
con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti concorrenti, già benevolmente
riconosciute nonostante i plurimi precedenti specifici dell’imputato;

– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa –

alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016
Il Presidente

Il conn onente estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA