Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16304 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16304 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 12/01/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATINI FULVIO N. IL 02/02/1959
CARLINO VERONICA N. IL 17/02/1972
avverso la sentenza n. 8304/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

,

RITENUTO IN FATTO
– che gli imputati FULVIO SABATINO e VERONICA CARLINO, in atti generalizzati, ricorrono
contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo
grado da entrambi per il reato di tentata rapina aggravata a dal solo SABATINI per il reato di
evasione, riducendo ad entrambi la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando,
con ricorsi distinti ma contenutisticamente identici, vizio di motivazione quanto al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, alla mancata prevalenza delle concesse

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi sono integralmente inammissibili, in parte perché presentati per motivi non
consentiti (la doglianza inerente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. non aveva costituito,
come necessario, motivo di gravame ed è stata dedotta per la prima volta in questa sede), in
parte perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto
assertivi: i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della
Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise
perché suffragate dagli elementi acquisiti, evidenziando che le attenuanti generiche sono già
state riconosciute agli imputati con estrema benevolenza, nonostante i numerosi precedenti
penali di entrambi e le gravi modalità del fatto, perpetrato in danno di persona anziana e non
portato a compimento soltanto per il casuale intervento di due passanti, non consentivano un
“bilanciamento” in termini più favorevoli tra le circostanza concorrenti né la determinazione
delle rispettive pene in misura ancor più ridotta, essendo le stesse già state determinate in
misura pari al minimo editale, con riduzione per il tentativo di media entità, coerente con lo
stadio nel quale la condotta si era arrestata), limitandosi alla mera enunciazione delle proprie
doglianze, senza alcun pur minimo ed apprezzabile corredo argomentativo;
– che la declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive
colpe – della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria;

attenuanti generiche ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanziuoantorio;

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016
Il Presidente

Il componente estensore

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