Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16303 del 12/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16303 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRINO CARMELO N. IL 08/08/1973
avverso la sentenza n. 2425/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato CARMELO CIRINO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per il reato di
cui all’art. 707 c.p. alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazione di
legge sostanziale quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e vizio di
motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche;

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi di prova acquisiti,
evidenziando la congruità del minimo aumento operato per la continuazione del reato
giudicando con reato separatamente giudicato, e l’assenza di elementi valorizzabili ai fini del
riconoscimento delle invocate attenuanti, in considerazione della negativa personalità
dell’imputato desunta dai precedenti penali anche per reato contro il patrimonio, e neutra
apparendo – in quanto doverosa – la circostanza che egli non si fosse dato alla fuga al
momento del controllo di P.G.), limitandosi alla mera enunciazione delle proprie doglianze,
senza alcun pur minimo ed apprezzabile corredo argomentativo;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016

y

Il compc iente estensore

Il Presidente

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA