Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16303 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16303 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Onofri Claudia, nata a Caste! Madama il 07/04/1958
Rannaglioni Raniero, nato a Tivoli il 26/07/1979

avverso la sentenza del 08/06/2016 della Corte d’appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Giancarlo Di Giulio, del foro di Roma, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del
tribunale di Tivoli, appellata dagli imputati, la Corte d’appello di Roma assolveva
Claudia Onofri e Raniero Ramaglioni, limitatamente alla detenzione di semi di
marijuana e di sedici dosi medie della medesima sostanza, rinvenute
nell’abitazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; assolveva il

commesso il fatto. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata, riducendo la
pena inflitta agli imputati a mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa,
condizionalmente sospesa per l’Onofri; Romagnoli e Onofri erano stati
condannati in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, in concorso tra loro, all’interno della
loro abitazione, una piantina di marijuana, nonché, la sola Onofri, per aver
ceduto altra sostanza stupefacente al figlio, Ramaglioni Dennis, nel corso di una
visita presso la casa circondariale di Viterbo.

2. Avverso l’indicata sentenza gli imputati, tramite il comune difensore ma
con atti distinti, propongono ricorso per cassazione.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Claudia Onofri è affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla
mancata assoluzione dell’imputata dal reato di cessione di sostanza stupefacente
di tipo Subutex a Dennis Ramaglioni. Deduce la ricorrente che la Corte avrebbe
erroneamente confermato il giudizio di penale responsabilità in relazione
all’indicata cessione, senza, tuttavia, alcuna accertamento in ordine alla tipologia
e alla natura effettivamente stupefacente della sostanza ingerita da Dennis
Ra mag lioni.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di
legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputata in riferimento alla pianta
di marijuana. Assume la ricorrente che, nel caso in esame, la coltivazione di una
sola pianta non sarebbe concretamente tale da determinare una produzione di
sostanze stupefacenti idonea a incrementare il mercato.

3. Il ricorso promosso nell’interesse di Raniero Ramaglioni è articolato in un
unico motivo, identico a quello dedotto dalla Onofri con il secondo motivo di
ricorso, alla cui trattazione si rinvia.

2

Ramaglioni anche dalla cessione di stupefacente a Ramaglioni Denis per non aver

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, essendo finalizzati a una rilettura delle
risultanze di prova, non consentita in sede di legittimità.

2. Quanto al primo motivo del ricorso promosso dall’Onofri, si osserva che la
Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese da Dennis Ramaglioni,

accertato che costui aveva ingerito tre capsule di suboxone, denominazione della
buprenorfina inserita nella tabella 4, che la madre gli aveva ceduto nel corso di
un colloquio avvenuto all’interno della struttura carceraria.
Si tratta di una valutazione di fatto, adeguatamente motivata, che perciò
non è censurabile in questa sede.

3. In ordine all’ulteriore motivo, comune ai ricorrenti, si osserva che il
rispetto del principio di offensività, in forza del quale

non c’è reato senza offesa

a un bene giuridico, vincola, oltre il legislatore, anche l’interprete, il quale deve
escludere dall’area del penalmente rilevante quelle condotte che, benché
formalmente conformi al tipo, in concreto si rilevino inidonee a ledere o creare il
pericolo per il bene tutelato.
3.2. Il principio di offensività del reato, quale necessario canone
ermeneutico, è stato affermato dalla Corte costituzionale in più decisioni (ad
esempio, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991, n. 360 del 1995, n. 263 del 2000, n.
519 del 2000, n. 225 del 2008); tra queste, merita di essere segnalata la n. 360
del 1995, perché si riferisce proprio alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25 e 27
Cost., nella parte in cui prevede la illiceità penale della condotta di coltivazione
di piante indicate dall’art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990, da cui si estraggono
sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all’uso personale,

indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto
della coltivazione stessa. In quella decisione, la Corte ha affermato che, ove la
condotta “sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico
tutelato (…), viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale
di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività
sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in
difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile
(art. 49 cod. pen.). La mancanza dell’offensività in concreto della condotta

3

confermate ai sanitari del presidio ove era stato condotto per le cure del caso, ha

dell’agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica
soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario”.
2.2. Nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, anche la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che, ai fini della punibilità della coltivazione non
autorizzata di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al
giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della
sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (per tutti, cfr. Sez. U,
n. 28605 del 24/04/2008 – dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921; da ultimo,

2.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei
principi sopra indicati, accertando non solo la conformità al tipo botanico e lo
stato di crescita della pianta, alta un metro e mezzo, ma il fatto che dalla pianta
era stata ricavata consistenza erbacea pari a gr. 158,40, con ciò, quindi,
appurando la concreta pericolosità della condotta, in relazione al quantitativo di
stupefacente ricavabile.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 08/03/2018.

cfr. Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016 – dep. 26/02/2016, Pasta, Rv. 266168).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA