Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16302 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16302 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fiorentino Antonio, nato a Napoli il 03/11/1975

avverso la sentenza del 11/01/2016 della Corte d’appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal
tribunale di Santa Maria Capua Vetere — sezione distaccata di Anversa —
appellata dall’imputato, la Corte d’appello di Napoli rideterminava la pena inflitta
ad Antonio Fiorentino in anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa, nel resto
confermando la sentenza di primo grado che, applicate le circostanze attenuanti

delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, a
fine di spaccio, gr. 108 di marijuana.

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato personalmente, propone ricorso per
cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione
agli artt. 133 e 62 bis c.p. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe
dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione,
in relazione alla personalità dell’agente e alla modalità del fatto, elementi, questi,
che avrebbero parimenti imposto l’individuazione di una pena pari al minimo
edittale.

3. Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo
dedotto.

4. Invero, la Corte territoriale, nel rideterminare, in melius, la misura della
pena, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
trattandosi di detenzione di “droghe leggere”, ha individuato, come pena base,
quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 24 mila di multa, ridotta ai
sensi dell’art. 62 bis c.p. ad anni tre di reclusione ed euro 16 mila di multa.
Orbene, quanto alla censura concernente la riduzione della pena per effetto
dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte
d’appello ha operato la riduzione massima, pari a un terzo della pena inflitta,
sicché la doglianza, sul punto, è manifestamente infondata.
Parimenti inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 133 cod. pen.;
invero la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per cui ha individuato la
pena in una fascia medio-alta, ossia in considerazione del non trascurabile
quantitativo di stupefacente sequestrato e della personalità del Fiorentino,
gravato da recidiva generica.

2

generiche, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione al

Si tratta di una motivazione non apodittica, essendo puntualmente indicati
gli elementi di fatto valutati dalla Corte territoriale, né manifestamente illogica,
che, quindi, supera il vaglio di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al

dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 08/03/2018.

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in

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