Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16300 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16300 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spina Sergio, nato a Cupra Marittima il 01/04/1966

avverso la sentenza del 26/10/2017 della Corte d’appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 11 marzo 2016, la Corte d’appello di Ancona
riduceva a mesi tre giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa la pena
inflitta a Sergio Spina, nel resto confermando la sentenza di primo grado che
aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui
agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2-bis d.l. n. 483 del 1983 limitatamente al periodo

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, mezzo del difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui si deduce
erronea applicazione della legge penale o di altre norme di giuridiche di cui si
debba tener conto nell’applicazione della legge penale, nonché erronea
applicazione della legge processuale, sotto il profilo dell’errata valutazione della
prova.
Il ricorrente, in particolare, contesta il valore “confessarlo” del modello DM
10 – ossia la comunicazione, da parte del datore di lavoro, all’INPS della
retribuzione mensile spettante ai dipendenti e, pertanto, dei contributi dovuti – il
quale, in assenza di ulteriore elementi, di per sé solo, non proverebbe l’effettiva
corresponsione, al lavoratore, della retribuzione; invero, tale comunicazione è, in
ogni caso, doverosa, essendo sanzionate sia l’omessa, sia la tardiva denuncia.
Nel caso di specie, pertanto, non vi sarebbe elementi da cui desumere l’avvenuta
corresponsione della retribuzione mensile ai dipendenti, il che avrebbe dovuto
condurre alla pronuncia di una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

3. Il ricorso, che ripropone pedissequamente la doglianza già avanzata con i
motivi d’appello e respinta dalla Corte territoriale con motivazione giuridicamente
corretta, è manifestamente infondato.

4.

Invero, va data continuità all’orientamento della giurisprudenza di

legittimità, di gran lunga prevalente, secondo cui, in tema di omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore
di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti
e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale può essere valutata come
prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse solo in
assenza di elementi contrari (Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015 – dep.
25/05/2015, Moro, Rv. 263665; Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014 – dep.

2

gennaio 2010-dicembre 2011.

09/09/2014, Valenza, Rv. 259909; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013 – dep.
19/02/2014, Di Gianvito, Rv. 258851).
Nel caso di specie, la Corte ha correttamente applicato il principio sopra
ricordato, evidenziando come lo Spina non abbia mai eccepito problematiche
concernenti il pagamento delle retribuzioni, le quali, inviando i mod. DM 10, ha
attestato di aver corrisposto, considerando, poi, che egli ha omesso il
versamento del dovuto per tutte e tre le società da lui gestite, indice di una
precisa scelta imprenditoriale.

che, perciò, non merita censure.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 28/02/2018.

Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e immuni da vizi logici,

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