Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1630 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1630 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1) CASARINI LUCA N. IL 08/05/1967
2) VALENTINI MICHELE N. IL 03/01/1976
3) CACCIAR! TOMMASO N. IL 06/09/1977
4) GRECO GABRIELE N. IL 09/02/1979
5) SCARPA VITTORIA N. IL 30/06/1974
6) FERRARI GIANLUCA N. IL 13/03/1979
7) LIRA VALADEZ JORGE LUIS N. IL 21/06/1982
BARZAGHI BEATRICE N. IL 14/05/1978
9) SCANDURRA MARCO N. IL 19/10/1980
10) MOZZATO DAVIDE N. IL 27/05/1967
11) FACHIN PAOLA N. IL 09/04/1971
12) TOMMASI LUCA N. IL 17/09/1977
13) KARCZAG ELISA N. IL 18/07/1976
14) USSARDI NICOLA N. IL 12/04/1978
15) BERTASI GLORIA N. IL 02/07/1974
16) TREVISANATO FABIO N. IL 23/06/1979

Data Udienza: 12/12/2012

17) FILIPPONE MARCO N. IL 19/08/1985
18) PEVERIERI FRANCESCO N. IL 04/10/1969
19) MORANDI ANGELA N. IL 11/09/1978;
20) MILAN’ LORENZO N. IL 16/12/1975
22) FAVARO RUDY N. IL 16/01/1973
23) MORUCCHIO ANDREA N. IL 13/08/1967
24) SPONTI LAURA N. IL 15/03/1978
25) CAVAJANO KATIUSCIA N. Il. 19/05/1977
26) MINGARDI MICHELE N. IL 26/06/1970
27) PIN CAMILLA N. IL 29/04/1985
avverso la sentenza del 22/02/2012 della Corte di Appello di
Venezia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe
che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con sentenza del 16/01/2009, il Tribunale di Venezia:
— assolveva DITTADI Massimiliano per non aver commesso il
fatto dal reato di violenza privata (capo sub F);
— assolveva CASARINI Luca, VALENTINI Michele,
CACCIARI Tommaso, GRECO Gabriele, SCARPA Vittoria,
FERRARI Gianluca, LIRA VALADEZ Jorge Luis,
BARZAGHI Beatrice, SCANDURRA Marco, MOZZATO
Davide, PAGNUSSATO Gianfranco, FACHIN Paola,
TOMMASI Luca, KARCZAG Elisa, USSARDI Nicola,

2

21) DITTADI MASSIMILIANO N. IL 16/10/1975

BERTASI Gloria, TREVISANATO Fabio, FILIPPONE
Marco, PEVERIERI Francesco, MORANDI Angela, MILANI
Lorenzo, DITTADI Massimiliano, FAVARO Rudy,
MORUCCHIO Andrea, SPONTI Laura, CAVAJANO
commesso i fatti dai reati di danneggiamento (capo sub D)
e furto (capo sub E);

condannava tutti i predetti imputati per i reati di
manifestazione non autorizzata (capo sub A), di
occupazione di edifici pubblici (capo sub B) e di
interruzione di pubblico servizio (capo sub C);

– condannava VALENTINI Michele per il reato di violenza
privata (capo sub F);

condannava tutti gli imputati al pagamento in solido delle
spese processuali;

dichiarava le pene comminate estinte per l’effetto
dell’indulto, ai sensi della L. 241 del 2006.

2. In data 22//02/2012, la Corte di Appello di Venezia, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia,
assolveva tutti gli imputati, eccezion fatta per CASARINI Luca, per
non aver commesso il fatto dal reato di manifestazione non
autorizzata (capo sub A), e dichiarava, altresì, non doversi procedere
nei confronti del CASARINI in ordine alla medesima imputazione per
essersi estinta per intervenuta prescrizione, riducendo le pene e
confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
3. CASARINI Luca, FAVARO Rudy, FERRARI Gianluca,
FILIPPONE Marco e CAVAJANO Katiuscia, a mezzo dei propri
difensori, hanno proposto ricorso per cassazione sia avverso

3

Katiuscia, MINGARDI Michele, PIN Camilla per non aver

l’ordinanza dichiarativa di contumacia emessa in data 22/02/2012
dalla Corte territoriale nei confronti di Casarini Luca e Cavajano
Katiuscia, sia avverso la sentenza d’appello.
CASARINI e CAVAJANO hanno dedotto

l’INOSSERVANZA DI NORME

PROCESSUALI STABILITE A PENA DI NULLITÀ,

in quanto il decreto di

citazione a giudizio in grado di appello non sarebbe stato ritualmente
notificato: infatti, poiché era risultato impossibile notificare tale atto
introduttivo del giudizio nel domicilio eletto, la notifica era stata
disposta presso il difensore, il quale, però, l’aveva rifiutata in quanto
genericamente effettuata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. e,
dunque, priva della specifica indicazione del quarto comma dello
stesso articolo, giustificativa della notifica al difensore. Inoltre, il
mancato perfezionamento della notifica senza materiale consegna
dell’atto al difensore avrebbe imposto il deposito dell’atto nella Casa
Comunale, con la procedura richiamata nel comma ottavo dell’art.
157 cod. proc. pen. Dall’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa di
contumacia deriverebbe, quindi, la nullità di tutti gli atti successivi e,
quindi, anche della sentenza.
3.2. Relativamente alla sentenza, i ricorrenti CASARINI Luca,
FAVARO Rudy, FERRARI Gianluca, FILIPPONE Marco e
CAVAJANO Katiuscia deducono, poi, i seguenti motivi:
3.2.1.
COD. PEN.:

INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART.

633

sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe

ritenuto sussistente il reato di cui al capo B, in quanto avrebbe
erroneamente interpretato la nozione di “invasione”. Infatti, l’ingresso
non era avvenuto in modo clandestino, violento o contrario alla
volontà del legittimo possessore dell’immobile: ad essere punibile, è
solo l’attività di invasione, ossia l’ingresso che awenga in modo

4

3.1. Con riguardo alla suddetta ordinanza, i ricorrenti

arbitrario, e non già la semplice permanenza nell’edificio altrui contro
la volontà dell’avente diritto.
Inoltre, i ricorrenti lamentano la mancanza del dolo specifico
richiesto dalla fattispecie incriminatrice, il quale non potrebbe
condotta: pertanto, non potrebbe integrare il reato, l’iniziativa
simbolica, pacifica e a fini dimostrativi posta in essere da alcuni
cittadini durante l’orario d’ufficio e in una sola stanza di un ufficio
pubblico, in attesa di poter avere un contraddittorio con le autorità
pubbliche.
3.2.2.
COD. PEN.

INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART.

340

per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente il reato

de quo in mancanza dell’interruzione, in tutto o in parte, del servizio
pubblico offerto dall’Ufficio del Magistrato alle Acque: il personale,
infatti, avrebbe lavorato fino a quando la polizia non aveva chiesto
loro di interrompere l’attività.
4. CACCIARI Tommaso, VALENTINI Michele, GRECO
Gabriele, SCARPA Vittoria, LIRA VALADEZ Jorge Luis, BARZAGHI
Beatrice, SCANDURRA Marco, MOZZATO Davide, FACHIN Paola,
TOMMASI Luca, KARCZAG Elisa, USSARDI Nicola, BERTASI
Gloria, TREVISANATO Fabio, PEVERIERI Francesco, MORANDI
Angela, MILANI Lorenzo, DITTADI Massimiliano, MORUCCHIO
Andrea, SPONTI Laura, CAVAJANO Katiuscia, MINGARDI Michele,
PIN Camilla, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso
per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
4.1.

CONTRADDITTORIETA RISPETTO AGLI ATTI, MANIFESTA

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.

633

COD. PEN.

per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la condotta di

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ravvisarsi in qualunque tipo di “utilità” astrattamente ravvisabile nella

invasione benché si fosse verificata in luogo aperto al pubblico ed in
orari d’ufficio.
Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, i ricorrenti
rilevano che, stante la necessità di un collegamento con il bene
l’invasione né l’occupazione, essendo l’iniziativa meramente
simbolica.
Infine, i ricorrenti stigmatizzano la mancanza di prova in ordine
all’individuazione di coloro che avrebbero commesso il fatto e
sarebbero poi rimasti all’interno della stanza del Presidente;
4.2.

CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ATTI, MANIFESTA

ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.

340

COD. PEN.

per avere la Corte di Appello affermato la penale responsabilità degli
imputati nonostante i due testi escussi avessero dichiarato che i
dipendenti avevano continuato a lavorare. Inoltre, alla luce della
giurisprudenza che ritiene necessario lo sviamento dell’operatività
della struttura globalmente intesa, non sarebbe emerso
dall’istruttoria il numero preciso delle persone che lavoravano
nell’ufficio pubblico in questione e neppure sarebbe stata disposta la
loro escussione;
4.3.

CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ATTI, MANIFESTA

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.

610

COD. PEN.

per avere la Corte territoriale individuato la condotta coercitiva posta
in essere da Valentini Michele ai danni della sig.ra Tempesta
nell’averla costretta ad uscire dalla stanza del Presidente, travisando
la deposizione testimoniale della stessa persona offesa:
quest’ultima, infatti, aveva dichiarato che alcune persone presenti
nella stanza del Presidente le avevano impedito di uscire,
costringendola a restare e subire, e che solo l’aiuto di un altro
dipendente comunale le aveva consentito di lasciare la stanza.

6

oggetto dell’invasione, la finalità della condotta non era né

Inoltre, la difesa aggiunge che, secondo la ricostruzione in atti,
la condotta non sarebbe stata di coercizione bensì di ingiurie
proferite contro la persone offesa.
Infine, si rileva la mancanza di qualsivoglia riconoscimento, da
sarebbe stata attribuita alcuna condotta specifica.
DIRITTO
1. INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI STABILITE A PENA DI
NULLITÀ: il

motivo di ricorso volto a censurare l’irritualità nella

notificazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti degli
imputati Casarini e Cavajano è manifestamente infondato.
Gli stessi ricorrenti ammettono: a) che la notifica del suddetto
decreto fu correttamente effettuata presso il difensore, essendo stato
impossibile eseguirla nel domicilio eletto dagli imputati; b) che nella
notifica era stato indicato l’art. 161 cod. proc. pen., ai sensi del quale
essa veniva eseguita; c) che il difensore l’aveva rifiutata.
Dunque, i ricorrenti lamentano, in sostanza, la semplice
mancanza nella notifica della chiara e precisa indicazione del quarto
comma dell’art. 161 cod. proc. pen., il quale consente che, qualora la
notificazione nel domicilio eletto divenga impossibile, questa possa
essere eseguita mediante consegna al difensore: si sostiene, infatti,
che il rifiuto della notifica sarebbe stato determinato dall’assenza di
corretta e doverosa specificazione della norma di legge giustificativa
della notificazione al difensore, e, pertanto, sarebbe stato legittimo.
Tuttavia, non risulta chiaro il motivo che indusse il difensore a
rifiutare una notifica eseguita espressamente ai sensi dell’art. 161
cod. proc. pen., posto che, nell’ordinamento processuale, non si
rinviene alcuna norma che imponga di specificare esattamente, a

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parte della sig.ra Tempesta, del Valentini, al quale, peraltro, non

pena di nullità, il comma di un articolo in forza del quale viene
eseguita una notifica.
Di conseguenza, stante il principio di tassatività ex art. 178
cod. proc. pen., la notifica deve ritenersi legittimamente eseguita
conseguenza che il decreto di citazione a giudizio si presume che
fosse legalmente conosciuto dagli imputati Casarini e Cavajano:
corretta deve, pertanto ritenersi l’ordinanza dichiarativa di
contumacia.
2.

CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ

DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.

633

COD. PEN.: il

presente

motivo, sostanzialmente comune ad entrambi i ricorsi, è infondato.
2.1. L’elemento materiale del reato di cui all’art. 633 cod. pen.,
è espressamente costituito dall’invasione del terreno o dell’edificio.
Secondo un’interpretazione letterale, il verbo “invadere” può
avere molteplici significati, ossia “fare irruzione violenta o arbitraria”,
“entrare o irrompere con impeto o con violenza”, “occupare
violentemente” un territorio o un luogo.
Allo scopo di individuare con precisione il comportamento
penalmente rilevante, va tuttavia osservato che “l’invasione” non può
essere intesa né come “occupazione” – la quale può costituire solo
una delle finalità specifiche della condotta dell’agente — né
comprende alcuna modalità violenta in quanto la medesima, pur
potendo in concreto essere esercitata, non è però necessaria per la
realizzazione dell’elemento oggettivo: quello che, infatti, la norma
richiede è solo che l’invasione sia arbitraria per tale dovendosi
intendere la condotta posta in essere senza averne diritto o titolo,
senza il consenso dell’avente diritto, oppure senza che sia

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nonostante il rifiuto opposto dal difensore con l’ulteriore

legittimata da una norma giuridica o da un’autorizzazione
dell’autorità competente.
Pertanto, alla stregua di un’interpretazione letterale e
sistematica della norma in esame, si deve dar seguito a quella
materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art.633
cod. pan., non è l’occupazione ma l’invasione del terreno o
dell’edificio, cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui […]
L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso
nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso
dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in
mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma
giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità» (Cass. 8107/2000, ru.
216525): infatti, «la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto
violento della condotta, che può anche mancare, ma al
comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè,
contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente
“occupazione” deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale
della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere
l’abusiva occupazione»:

Cass. 49169/2003, rv. 227692; Cass.

15610/2006, rv. 233970.
Non può essere considerato un precedente contrario la
sentenza di questa Corte n° 1044/2000 riv 215704 – invocato dai
ricorrenti — secondo 30 quale «il concetto di invasione va ricondotto
ad una qualunque introduzione dall’esterno con modalità violente»,
perché, in realtà, dalla lettura della parte motiva si evince che la
Corte si pronunciò prescindendo da tale problematica, in quanto la
questione sottoposta alla sua attenzione poteva essere risolta anche
condividendo «l’indirizzo giurisprudenziale di un accesso arbitrario

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giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «l’elemento

nel terreno o edificio altrui, in un’accezione generica non
comprensiva di modi ostili».
Va, poi, osservato che, diversamente da quanto sostenuto dai
ricorrenti, i giudici di merito non hanno punito la semplice
bensì proprio l’attività di invasione, intesa come ingresso che
avvenga in modo arbitrario, secondo la corretta interpretazione
innanzi illustrata.
Peraltro, sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno
considerato oggetto dell’invasione l’ufficio personale del Presidente
della Magistratura delle acque, e non già, come affermato negli atti di
ricorso, Palazzo dei Savi, sede della Magistratura (cfr. pagg. 7 e 15
della sentenza impugnata).
L’arbitrarietà dell’introduzione è stata poi esplicitamente
identificata nella circostanza che detto ufficio non fosse «aperto al
pubblico, ma in uso esclusivo della sua presidente la quale non
aveva consentito ad alcuno l’ingresso»: è stato aggiunto, inoltre, che
la condotta avvenne «senza alcuna autorizzazione e contro la
volontà manifestata dagli impiegati presenti (in particolare Patrizia
Tempesta)».
In conclusione, deve affermarsi che la Corte territoriale ha
correttamente interpretato l’elemento materiale dell’art. 633 cod. pen.
sicchè la motivazione appare congrua e coerente con le risultanze
probatorie.
2.2. L’elemento soggettivo del reato in esame, è costituito dal
dolo specifico, il quale espressamente «si compone, oltre che della
consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene, della
finalità di occupazione o di trame altrimenti profitto»:
44902/2008, rv. 241968.

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Cass.

permanenza nell’edificio altrui contro la volontà dell’avente diritto,

Dunque, il fine preso di mira dagli agenti può essere,
alternativamente, l’occupazione dell’altrui immobile, con o senza
intenzioni ostili, oppure il conseguimento di un altro profitto:
quest’ultimo, in particolare, come ha già statuito questa Corte, «ben
l’attenzione dell’autorità sulla mancanza di alloggi da parte di
persone meno abbienti» (Cass. 11945/1977, rv. 136873), oppure
«l’aspirazione ad una utilità non patrimoniale» (Cass. 9384/1989, rv.
181751). Pertanto, «non richiede per la sua sussistenza che il
profitto propostosi dall’agente sia strettamente patrimoniale e
direttamente realizzabile con l’invasione e può consistere anche
nell’intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di
scopi di particolare valore morale e sociale»: Cass. 8107/2000 rv.
216525.
Il Tribunale, ha ritenuto sussistente la finalità di occupazione
sulla base di numerosi elementi – quali l’utilizzo dei beni e delle
dotazioni dell’ufficio, l’apposizione di uno striscione e l’aver portato in
loco un apparecchio per alimentare il megafono — ed ha precisato
che, comunque, sarebbe stato sufficiente il fine di ricavarne una
generica utilità, consistente, come nel caso di specie, in uno scopo
dimostrativo.
Alle stesse conclusioni è giunta la Corte territoriale,
valorizzando l’utilizzo illecito dei beni pubblici presenti sul luogo (fax,
fotocopiatore, telefono), il danneggiamento degli stessi, l’essersi gli
imputati barricati all’interno della stanza escludendo nel contempo
dall’accesso alle stanze altri soggetti. In particolare, l’evidente
animus excludendi alios

trova conferma nell’estromissione

dell’impiegata Tempesta, avvenuta con modi violenti, e nella
circostanza che l’Isp. Ronchin, per comunicare l’intenzione di

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può comprendere lo scopo dimostrativo tendente a richiamare

praticare lo sgombero, ha dovuto bussare alla porta della stanza
attendendo riscontro.
Infine, anche il giudice d’appello, nonostante abbia sostenuto
l’esistenza del fine di occupazione, ha rilevato pure l’esistenza dello
nell’«accresciuta e ricercata visibilità della manifestazione nei
confronti della cittadinanza e dei turisti, discendente dalla posizione
strategica dell’ufficio, prospiciente il ponte di Rialto e il Canal
Grande» (cfr. pagg. 7 e 15-16 della sentenza impugnata). Anche
sotto il presente aspetto, la motivazione resiste a qualsiasi censura,
essendo logica, adeguata e rispettosa dei principi ripetutamente
sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Per completezza, va osservato che il precedente
giurisprudenziale ricordato dai ricorrenti, secondo il quale questa
Corte di legittimità sarebbe giunta ad affermare che «non integra il
reato l’occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi»
persino al di fuori dell’orario scolastico (Cass. 1044/2000 cit.),
riguarda l’elemento oggettivo del reato e non enuncia alcun principio
in contrasto con quello consolidato che ricomprende nel dolo
specifico dell’art. 633 cod. pen. anche lo scopo dimostrativo. La
massima, infatti, non si arresta al dictum riportato dalla difesa, ma
aggiunge che l’occupazione, per non essere considerata un reato,
dev’essere «posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei
cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e
partecipi della sua gestione ai sensi del d.p.r. 31 maggio 1974 n.
416, non si configura un diritto d’accesso all’istituto limitato alle sole
ore in cui è prevista l’attività didattica in senso stretto nè può dirsi
sussistente l’elemento normativo della fattispecie incriminatrice
consistente neraltruità” dell’immobile”».

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scopo alternativo di conseguire un generico profitto, consistente

Infine, si deve disattendere la censura riguardante la pretesa
mancanza di prova in ordine all’individuazione di coloro che invasero
l’ufficio del Presidente della Magistratura e che rimasero all’interno
della stanza stessa: la Corte di Appello, infatti, con motivazione
tutti gli imputati si giustifica in ragione della loro individuazione al
momento dell’uscita, mentre quella del Trevisanato in ragione della
diretta osservazione, da parte della P.G., del suo allontanamento
mezz’ora prima dello sgombero, allontanamento, tuttavia, che era
seguito ad una permanenza del suddetto imputato nell’edificio per un
tempo penalmente apprezzabile.
3.

CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ

DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.

340

COD. PEN.:

le ragioni di

censura dedotte, sul punto, in entrambi i ricorsi sono infondate.
Occorre preliminarmente ricordare che il reato previsto
dall’art. 340 cod. pen. si configura alternativamente nella condotta di
chi cagiona un’interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità:

«ciò

comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie
astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi
reciprocamente interpretabili nel senso che l’interruzione deve
essere tale da turbare la regolarità dell’ufficio o servizio e la turbativa
si realizza anche con un’interruzione, purché di entità e durata tale
da determinarla»: Cass. 33062/2003, rv. 226662.
Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità si riscontrano due
differenti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, al quale i ricorrenti mostrano di
aderire, «il concetto di “turbamento” della regolarità di un ufficio o
servizio pubblico 11.1 si riferisce ad una alterazione, ancorché

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completa ed esauriente, ha affermato che la penale responsabilità di

■■11′

temporanea, del funzionamento dell’ufficio o servizio pubblico nel
suo complesso e non già al turbamento dell’Esercizio di una singola
funzione o di una singola prestazione» (Cass. 5472/1982, rv.
154030; Cass. 6257/2003, rv. 223740): tale turbamento non deve,
nell’«alterazione di una singola funzione o

prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto
tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla
concreta operatività globale dell’ufficio o del servizio e per gli effetti
minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto da
essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa
preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio»:
Cass. 35399/2006, rv. 235196.
Per un opposto e prevalente orientamento, invece, «integra il
reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica
necessità anche la condotta che determini una temporanea
alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio
o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità
delle attività» (Cass. 36253/2011, rv. 250810, rv. 250810; Cass.
27919/2009, rv. 244337; Cass. 334/2008, rv. 242370; Cass.
35071/2007, rv. 238025; Cass. 47299/2003, rv. 226929; Cass.
6654/1997, rv. 209729).
Questa Corte ritiene di dare continuità a quest’ultimo indirizzo.
Infatti, già sul piano testuale, si rileva che, ad essere punibili,
sono sia l’interruzione che il turbamento, e quest’ultimo deve
intendersi riferito alla regolarità dell’ufficio o del servizio, per la cui
alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di
singole attività: la predetta fattispecie incriminatrice tutela, infatti, non
solo l’effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio
pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare
svolgimento.

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cioè, consistere

Sul piano sistematico, poi, la norma è diretta a tutelare il
valore costituzionale del buon andamento della amministrazione,
sicché raccoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe
che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non
La Corte di Appello, peraltro, in punto di fatto, ha ritenuto
sussistenti tanto l’interruzione quanto la turbativa, di per sé
sufficiente ad integrare il reato ex art. 340 cod. pen. (cfr. pag. 17
della sentenza impugnata).
L’interruzione

dell’attività

lavorativa

dell’ufficio

della

Magistratura delle acque si verificò quantomeno a partire dal
momento in cui gli impiegati presenti – su richiesta della Polizia dovettero sgomberare l’edificio prima del normale orario di chiusura
degli uffici. La suddetta interruzione fu univocamente causata dal
comportamento degli occupanti, che aveva reso necessario
l’intervento della forza pubblica, non avendo voluto desistere
autonomamente dall’occupazione nonostante fossero già trascorse
almeno due ore e mezza.
E’ stato poi riscontrato anche un turbamento del pubblico
servizio ed una concreta compromissione del regolare
funzionamento degli uffici e dell’ordinario espletamento della
prestazione lavorativa degli impiegati presenti, a causa
dell’invasione da parte di una trentina di persone munite di
megafono, che occuparono una pluralità di locali e si asserragliarono
nell’ufficio presidenziale facendo uso dei beni pubblici ivi esistenti.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato come la teste Tempesta
Patrizia affermò che, per tutta la durata dell’occupazione, tutti i suoi
colleghi erano rimasti barricati nel proprio ufficio, mentre di solito vi
era una continuo passaggio di persone da un ufficio all’altro. Anche
la teste Danesin Mariella ha precisato la medesima circostanza,

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una garanzia di capillare osservanza.

aggiungendo che sebbene avesse cercato comunque di svolgere il
proprio lavoro era stata infastidita dal rumore e dal frequente
passaggio delle persone nell’edificio.
Infine, ad ulteriore conferma delle conclusioni alle quali è
quello in esame, questa Corte di legittimità ha già affermato che «è
configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico
(art. 340 cod. pen.) nell’ipotesi in cui il soggetto attivo irrompa negli
uffici del Ministero della Funzione pubblica con altri soggetti, facenti
parte di una rappresentanza di lavoratori, rimanendovi per circa sei
ore, costringendo il Ministro a spostarsi in un’altra stanza, gli agenti
della Questura ad intervenire e determinando, pertanto, un rilevante
turbamento dell’ordinaria attività dell’ufficio pubblico»:

Cass.

15636/2005, rv. 232127).
In conclusione, le doglianza difensive, volte sostanzialmente a
sostenere il perdurante espletamento dell’attività lavorativa da parte
del personale dell’ufficio, devono essere respinte: la motivazione,
infatti, regge al presente vaglio di legittimità, essendo congrua, logica
e coerente rispetto agli evidenziati riscontri probatori.
4.

CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ATTI, MANIFESTA ILLOGICITA

DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.

610 COD. PEN.: la doglianza

è infondata.
Nella motivazione non si ravvisa alcun travisamento della
deposizione della sig.ra Tempesta: questa ha dichiarato di essere
stata invitata ad andarsene ma che, essendo accerchiata dai
presenti, non le era stato possibile uscire dalla stanza fino
all’intervento del motoscafista che l’aveva aiutata ad uscire. In modo
del tutto coerente con detta risultanza probatoria, sia il Tribunale che
la Corte di Appello hanno identificato la condotta coercitiva subita

16

giunta la Corte territoriale, basti ricordare che, in un caso simile a

dalla Tempesta nell’averla costretta ad uscire dalla stanza del
presidente a seguito di offese, minacce, spintoni e lancio di oggetti, e
non già, come erroneamente ha sostenuto la difesa, nell’averle
impedito di uscire, costringendola a restare e subire (cfr. pagg. 8 e
Peraltro, il fatto che dalla ricostruzione in atti possa emergere
che furono poste in essere condotte integranti il reato di ingiuria, non
toglie che, in concreto, possa essere contestata la sola violenza
privata, se non altro perché di essa è stato possibile identificarne con
certezza l’autore. Infatti, la Corte veneziana ha precisato che
l’attribuzione al Valentini del reato di cui all’art. 610 cod. pen.
avvenne, da parte della P.G., sulla base della documentazione
fotografica in atti, sicché non vi fu necessità di un riconoscimento ad
opera della sig.ra Tempesta: non è ravvisabile, conseguentemente,
alcuna erronea applicazione del precetto penale o vizio di
motivazione da parte della Corte di Appello.
5. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono rigettarsi
con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma 12/12/2012
IL P ESIDENTE
(Dott. Ai.
IL CONSIG

EST.

,

Macchia)

18 della sentenza impugnata).

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