Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 163 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 163 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONGIU ANTONIO PASQUALE N. IL 16/01/1983
avverso l’ordinanza n. 1445/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari
rigettava il reclamo proposto da Congiu Antonio Pasquale avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza di Sassari di diniego della liberazione anticipata
speciale ai sensi del d.l. 146 del 2013.
Il Tribunale richiamava il contenuto della legge di conversione n. 10 del
2014 che escludeva il beneficio per i condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis

anticipata e la mancanza di valore ultrattivo del decreto legge non convertito.

2. Ricorre per cassazione Congiu Antonio Pasquale, sottolineando di avere
chiesto il beneficio nella vigenza del decreto legge 146 del 2013, da considerarsi
norma più favorevole e, quindi, da applicare anche in presenza della legge di
conversione difforme.
Il ricorrente, richiamando gli artt. 3 e 25 della Costituzione e 7 CEDU,
sottolinea la finalità della liberazione anticipata speciale e la disparità di
trattamento tra i vari detenuti e conclude per l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte, con la sentenza richiamata nell’ordinanza impugnata e con
numerose altre successive, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 4 del
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole
per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e
consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione
anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al
tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in
questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale, non è applicabile il
principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le
regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si
attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non
recepite nella legge di conversione. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4

2

ord. pen., sottolineando la natura processuale della norma sulla liberazione

D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove
prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per
semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri
condannati, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 3 CEDU, in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale
che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in

determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e
peculiare pericolosità, e, di per sé, non è causa generatrice di trattamenti
inumani o degradanti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue

ex lege, in

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti

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