Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16299 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16299 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA MARCO N. IL 22/10/1986
avverso la sentenza n. 2783/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

4

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale
di Napoli, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato
condannato, per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a
detenzione di cocaina a fini di spaccio.
2.

– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

lamentando, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione quanto alla

generiche nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per genericità. Il ricorrente non deduce, infatti,
lacune o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad
affermare, senza fornire alcun sostegno sul punto, che mancherebbe la prova della
responsabilità penale, e a lamentare che la Corte territoriale non avrebbe concesso le
circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sulla base dei soli precedenti
penali. Quanto a tale ultimo profilo, deve inoltre rilevarsi che lo stesso non risulta
neanche dedotto con i motivi di appello, secondo quanto indicato nella sentenza
impugnata.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2016.

responsabilità penale, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti

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