Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16297 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16297 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DE SARLO AGNESE, nata in Svizzera il 14.5.1966

avverso la sentenza in data 11.9.2017 della Corte di Appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Valeria Marsano in sostituzione dell’avv. Vincenzo
Vegliante che si riporta ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11.9.2017 la Corte di Appello di Salerno ha confermato
la pronuncia di condanna a cinque mesi di reclusione, oltre alla confisca fino alla
concorrenza dell’imposta rimasta inevasa, resa in primo grado nei confronti di
Agnese Di Sarlo, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs
74/2000 per aver, in qualità di legale rappresentante della sas De Sarlo Antonio
& C, omesso di versare entro il termine di legge VIVA dovuta in base alla
dichiarazione relativa all’anno di imposta 2008 per un ammontare di complessivi
€295.185,00.

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Data Udienza: 27/02/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale
deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale,
l’omessa disamina del ravvedimento operoso, configurante causa di non
punibilità ai sensi dell’art. 13 d. Igs. 74/2000, compiuto dalla prevenuta con la
rateizzazione del debito, cui era stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate, e
dalla stessa regolarmente onorato, come confermato dal funzionario del
medesimo ufficio escusso in dibattimento, avendo costei già versato, allorquando
le era pervenuta la comunicazione di reato, buona parte dell’importo dovuto.

L’essersi attivata non appena possibile per l’estinzione del debito tributario era
infatti indice dell’insussistenza • di un intento elusivo nei confronti del
Fisco per essere stato invece il puntuale adempimento causato, come dimostrato
dalla documentazione prodotta in giudizio e travisata dai giudici di merito, da un
grave stato di illiquidità dell’azienda che la aveva costretta ad anteporre al
versamento dell’IVA i pagamenti necessari al mantenimento in vita della stessa
azienda. Contesta perciò l’illegittimità della confisca disposta per un valore
corrispondente al debito inevaso, pari ad oltre € 120.000,00 in violazione del
disposto di cui all’art. 12-bis d. Igs. 74/2000 nella parte in cui prevede che la
confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare
all’erario. L’impegno assunto dall’imputata con l’accordo relativo alla
rateizzazione doveva ritenersi preclusivo alla misura ablatoria, sia perché
determinava il venir meno del suo stesso presupposto, ovvero$ia
l’inadempimento, essendo il pagamento ancora in corso e dovendo perciò se del
caso essere disposta solo dal Giudice dell’Esecuzione, sia perché la avrebbe
inequivocabilmente assoggettata ad una illegittima duplicazione di pagamenti,
procedendo da un canto al pagamento del debito e vedendosi dall’altra privata
anche dei beni equivalenti in termini di valore al profitto del reato. Sostiene
l’illegittimità della confisca anche in relazione al principio della successione delle
leggi nel tempo, non potendo essere applicata retroattivamente al pari delle
misura di sicurezza, °standoti il disposto di cui agli artt. 25 e 2 Cost., così
confermato dalla pronuncia di questa Corte n.1569 del 19.7.2011, che ha
escluso che potesse essere disposta in relazione a somme percepite
anteriormente all’entrata in vigore della relativa norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente infondato in relazione ad ognuno dei profili
di censura svolti nell’unico motivo articolato dalla ricorrente.
In relazione all’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 13 d. Igs
74/2000 si osserva che l’intervenuta rateizzazione del debito di imposta a
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seguito di accordo intervenuto con l’Agenzia delle Entrate, quantunque comporti,
attraverso la rimodulazione della scadenza del debito che viene scansionata nel
tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, l’estinzione
dell’obbligazione originaria e la contestuale costituzione di una nuova
obbligazione che viene a sostituirsi a quella preesistente secondo lo schema
civilistico della novazione, non interferisce tuttavia sul profilo penale in cui
l’esistenza del reato si perfeziona con il mancato versamento dell’imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale nel termine previsto

soltanto nell’ipotesi in cui attraverso il pagamento rateale ovvero in unica
soluzione venga integralmente saldato il debito tributario anteriormente
all’apertura del dibattimento che opera la speciale causa di non punibilità di cui
all’art. 13 primo comma d. Igs 74/2000, introdotta con il d. Igs.158/2015 quale
beneficio premiale per la condotta di quei contribuenti che provvedano alla piena
soddisfazione dell’erario prima del processo penale. Ipotesi questa, ben diversa
dalla pendenza di una procedura di rateizzazione del debito in contestazione nel
corso del procedimento penale, che è del tutto irrilevante, in difetto di avvenuta
estinzione dell’obbligazione tributaria prima del termine ritenuto utile dal
legislatore, in relazione alla causa di non punibilità indebitamente invocata dalla
ricorrente.
Quanto all’insussistenza dell’elemento soggettivo, sotteso allo stato di
illiquidità aziendale tale da aver reso l’inadempimento al debito tributario una
“scelta obbligata” dell’amministratrice, deve escludersi che costei, a fronte degli
accantonamenti che era chiamata ad effettuare per la parte corrispondente al
tributo IVA rispetto al termine fissato per il versamento, versasse in condizioni di
carenza di liquidità, la quale, per assumere rilievo ai fini del reato in
contestazione, occorre che sia riferita al mancato incasso delle fatture emesse,
con l’addebito dell’IVA, riferite all’anno di imposta contestato. Dal momento
infatti che l’elemento soggettivo relativo al reato in esame è costituito dal dolo
generico, inteso quale mera consapevolezza dell’illiceità della condotta omissiva
finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non
richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di
volontario contrasto con il precetto violato: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127), è l’esistenza concreta della possibilità di
adempiere il pagamento, costituita dalla riscossione dell’IVA dalla controparte,
dell’operazione commerciale in relazione alle prestazioni fatturate e dal suo
doveroso accantonamento in vista della scadenza del debito erariale, che
costituisce, come già affermato da questa Corte, indefettibile presupposto della
sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei

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per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. E’

termini il versamento dovuto (Sez. 3, n. 40352 del 16.7.2015, Dono, non mass.;
v. anche Sez. 3 n.15176 del 6.2.2014, PG c. Iaquinangelo, non mass.).
Del resto i motivi della scelta effettuata dal contribuente di non onorare
l’obbligazione tributaria non escludono il dolo, tranne nell’ipotesi in cui ricorra
l’oggettiva impossibilità di adempiere dovuta a causa di forza maggiore che,
come noto, determina il venir meno della .suitas della condotta solo allorquando
la consumazione della condotta antigiuridica sia dovuta all’assoluta ed
incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando. Poiché la forza

imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere
ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad
un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, questa Suprema Corte
ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà
economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore
penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986;
Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del
18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv.
167495), essendosi in positivo affermato che ,per la configurabilità della causa di
esclusione della responsabilità penale, occorre l’imprescindibile duplice
condizione concernente, in punto di assolvimento degli oneri di allegazione, sia il
profilo della non imputabilità all’imputato della crisi economica che ha investito
l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di contrastare la crisi di liquidità tramite
il ricorso a misure idonee, anche da fronteggiarsi con il suo patrimonio
personale, da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 – dep.
04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep.
25/02/2015, Schirosi, Rv. 263128).
Nella specie, è lo stesso motivo di censura a non farsi carico di investire
specificamente tali essenziali profili e, in particolare, l’avvenuto ricorso ad azioni
volte a recuperare le somme necessarie, limitandosi invece ad affermare
l’impossibilità di far fronte al debito tributario per mancanza di incassi e dì crediti
da parte di aziende non meglio specificati, il che porta necessariamente ad
escludere che le difficoltà economiche in cui si sia trovata l’imputata possano
integrare la forza maggiore penalmente rilevante.
In relazione infine alle doglianze afferenti alla confisca, deve in primo luogo
rilevarsi che trattasi di contestazioni inammissibili posto che non hanno costituito
oggetto dei motivi di appello: non possono essere dedotte con il ricorso per
cessazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso
di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, venendo altrimenti meno
la funzione propria del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato
a questa Corte (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 – dep. 02/07/2013, Grazioli
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maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed

Gauthier, Rv. 255577). In ogni caso trattasi di censure manifestamente
infondate atteso che in materia di reati tributari, la confisca, anche per
equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti
previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso
di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità
della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen.,

dall’art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015. (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 26838601)
Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, seguendo a
tale esito la condanna della ricorrente, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende
Così deciso il 27.2.2018

richiamato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata

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