Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16296 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16296 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cargnel Piergiorgio, nato a Catania il 16/04/1972

avverso la sentenza del 07/06/2017 della Corte d’appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania confermava la
decisione del tribunale di Catania, che, all’esito del giudizio abbreviato, ritenuta
la continuazione ed esclusa la recidiva, aveva condannato Piergiorgio Cargnel
alla pena giustizia, perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 4 e 5
d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione agli anni di imposta e per gli importi

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di
fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio motivazionale. Ad avviso del
ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato gli elementi
costitutivi della fattispecie in esame, che, per effetto delle modifiche introdotte
dal d.lgs. n. 158 del 2015, si perfeziona al concomitante verificarsi di due
circostanze: a) qualora l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione
sia superiore al dieci per cento dell’ammontare degli elementi attivi indicati nella
dichiarazione; b) l’imposta evasa sia superiore, per ogni singola imposta, a 150
mila euro. Nel caso in esame, poiché l’imposta evasa è pari, con riferimento
all’iva, a 57.722 euro e, con riferimento all’irpef, a 202.393,91 euro, difetterebbe
il presupposto oggettivo della fattispecie in esame, in quanto l’ammontare evaso
sarebbe inferiore alla soglia di punibilità; secondo la prospettazione difensiva,
infatti, il reato sarebbe configurabile solo se la soglia di punibilità è superata con
riguardo ad ogni singola imposta evasa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il ricorrente, il Cargnel non avrebbe
avuto l’obbligo di presentare le dichiarazioni annuali, in quanto l’attività
economica è avvenuta on line e tra società straniere, ivi comprese quelle del
Cargnel, che hanno tutte sede a Malta; del resto, il ricorrente avrebbe acquistato
e venduto integratori alimentari, che non sarebbero mai transitati in Italia.

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rispettivamente indicati nei capi B), C) e D).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che
ripropongono le medesime doglianze già disattese dai giudici di merito, sulla
base di una corretta interpretazione delle norme censurate e immune da vizi
logici.

2. Il primo motivo è inammissibile.

dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, presupporrebbe il
superamento della soglia di punibilità con riferimento a tutte le imposte evase,
non è condivisibile, in quanto urta contro il chiaro dato letterale della
disposizione in esame.
Invero, la locuzione, prevista dal comma 1, lett. a), “l’imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
centocinquantamila”, deve intendersi nel senso che il reato è perfezionato in
presenza del superamento della soglia in relazione all’ammontare anche di una
sola imposta e non, come opina la difesa, di entrambe le imposte. Come
correttamente ha osservato la Corte territoriale, il termine “taluna”, in accordo
con la sua accezione letterale, sta, infatti, ad indicare, in via alternativa (e non
congiuntiva) anche una sola delle imposte considerate. Ne segue che, ai fini della
sussistenza del delitto di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del
2000, è sufficiente il superamento della soglia indicata anche per una sola delle
imposte evase.
Nel caso in esame, pertanto, poiché, con riferimento all’irpef, l’imposta
evasa, pari 202.393,91 euro – circostanza nemmeno contestata dalla difesa – è
superiore alla soglia di punibilità, il delitto risulta perfezionato.

3. Quanto al secondo motivo, diretto a contestare la sussistenza dell’obbligo,
in capo al Cargnel, di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, in quanto
l’attività commerciale si sarebbe svolta

on line con società estere, la Corte

territoriale, nel solco della decisione del tribunale, ha correttamente osservato
che tale attività risulta comunque effettuata in ambito comunitario e mediante
l’utilizzo di conti correnti, tutti accesi in Italia, sui quali venivano operati i
pagamenti effettuati dai clienti per l’acquisto dei prodotti commercializzati dalle
società del Cargnel. Di conseguenza, nell’esercizio della sua attività
imprenditoriale di commercio al dettaglio, il Cargnel non solo ha violato la
normativa sul commercio elettronico, non avendo dato alcuna comunicazione
all’amministrazione tributaria circa l’attività commerciale espletata e non avendo

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Invero, la prospettazione difensiva, secondo cui l’integrazione del delitto di

emesso le dovute fatture nei confronti degli utenti finali dei beni, ma aveva
l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto percepiti sul
territorio nazionale, e, pertanto, soggetti alla tassazione secondo le leggi dello
Stato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27/02/2018.

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al

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