Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16295 del 27/02/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16295 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SIGNO’ FABIO, nato a Rho il 30.11.1973
avverso la sentenza in data 18.5.2017 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18.5.2017 la Corte di Appello di Milano ha
integralmente confermato la pronuncia con cui in primo grado Fabio Spanò era
stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10 ter d. Igs 74/2000
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eb1~1.41111110, per aver, in qualità di
legale rappresentante della Mi Wall Media LLC, omesso di versare, entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo,
VIVA dovuta in base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2011 per un
ammontare di complessivi C 454.676,00.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale
Data Udienza: 27/02/2018
deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 10-ter d. Igs
74/2000, che non essendo l’imputato il firmatario della dichiarazione IVA per
l’anno di imposta in contestazione, bensì il di lui fratello Luca Signò, cui egli era
subentrato nella qualità di amministratore della società a decorrere dal
26.10.2011, peraltro solo formalmente atteso che la gestione commerciale
dell’azienda continuava di fatto ad essere esercitata dal fratello dimissionario
dalla carica societaria, non vi era alcuna dimostrazione della continuità tra la
condotta omissiva dell’imputato e quella del precedente amministratore che
l’effetto la colpevolezza dell’odierno ricorrente, secondo il principio affermato in
un recente arresto di questa Corte (n.12248/2014). Al contrario, dagli atti
processuali emergeva la prova dell’estraneità dell’imputato ai fatti tenutoiche
l’Agenzia delle Entrate nel verbale di contestazione dava atto che O della
gestione della società si era sempre occupato Luca Signò che si occupava dei
rapporti con fornitori, istituti di credito e clienti e che di ciò era stata data’ anche
datrag. Vernetto che, in qualità di intermediario della società, aveva affermato
che i suoi rapporti erano sempre stati intrattenuti con Signò Luca fino al marzo
2013, data in cui era subentrato di fatto il fratello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va al riguardo premesso che, benché il reato di cui all’art. 10- ter d. Igs
74/2000 sia connotato da una condotta “mista”, in parte attiva, presupponendo
la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di chi è obbligato a tale
adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia di Euro
duecentocinquantamila, e in parte omissiva, rappresentata dall’omesso
versamento dell’Iva, liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione,
tuttavia l’intero disvalore della fattispecie delittuosa si incentra sul momento
omissivo, che corrisponde a quello di consumazione finale del reato venendo
attraverso di esso tutelato l’interesse dell’Erario alla riscossione delle somme
dovute a titolo di Iva in base alla relativa dichiarazione. Ed infatti, il reato, pur
presupponendo la dichiarazione annuale che determina la quantificazione
dell’importo complessivamente dovuto, si configura solo se non è versata
l’imposta sul valore aggiunto, purché sopra soglia, al momento dello scadere del
termine per il “versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo”, ossia al 27 dicembre dell’anno di imposta successivo a quello di
riferimento, individuato dal legislatore penale discostandosi da quello fissato dal
legislatore fiscale al 16 marzo del mese successivo.
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consentisse di ritenere una preordinazione al fine di eludere l’imposta e per
La circostanza che l’imputato abbia assunto la carica di amministratore della
società solo in data 26.10.2011 è irrilevante attesa la natura istantanea del reato
comunque perfezionatosi alla data 27 dicembre 2011, coincidente con il termine
di scadenza per il versamento della somma dovuta, e si traduce altresì in una
contestazione generica posto che il ricorrente si limita ad addurre di essere
subentrato nella carica di amministratore solo due mesi prima la scadenza senza
null’altro aggiungere, neppure in ordine alla mancata disponibilità della somma
occorrente all’adempimento tributario, né si confronta con la sentenza
avendo accettato, in uno con l’accettazione della carica, il rischio di
un’esposizione debitoria alle pregresse inadempienze della società, scongiurabile
solo attraverso il previo controllo, sulla base della documentazione contabile, dei
bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi.
Risulta invero dall’univoco orientamento di questa Corte che / ai fini della
sussistenza del reato in esame, non è necessario il dolo specifico, ovvero la
volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico, rilevando la
consapevolezza dell’imputato, che attesa la natura di reato proprio presuppone
la qualifica di legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente tenuto
all’adempimento fiscale, di non operare un versamento che sappia essere dovuto
(Sez. Unite, n. 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758), a condizione che si
tratti di importo sopra la soglia di punibilità, che è un elemento costitutivo del
fatto, contribuendo a definirne il disvalore. Siffatta impostazione, declinata con
riferimento all’ipotesi di mutamento della persona fisica che subentri nella carica
di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima
della scadenza del versamento, non elimina la configurabilità del reato essendosi
affermato che versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in
mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri, abbia assunto la carica di
liquidatore o di amministratore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura
puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali (ex multis Sez. 3, n.
34927 del 24/06/2015 – dep. 18/08/2015, Alfieri, Rv. 264882).
Tali principi, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, non risultano
affatto contraddetti, come sostenuto dalla difesa, dalla sentenza n. 12248 del
22/01/2014, Rv. 259808, pronunciata da questa stessa Sezione, che afferma un
ben diverso principio, del tutto inconferente nel caso di specie (non essendo in
contestazione la responsabilità del fratello dell’imputato), secondo cui la
responsabilità per l’omesso versamento dell’IVA non può essere configurata in
capo ai precedenti amministratori che i pur avendo presentato la dichiarazione
annuale, non siano più in carica alla scadenza del termine per il versamento
dell’acconto dell’anno successivo in difetto di prova che tali soggetti abbiano
inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento
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impugnata che lo ritiene responsabile comunque a titolo di dolo eventuale
ovvero abbiano fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a
norma dell’art. 110 cod. pen., all’omissione della persona obbligata, al momento
della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata.
Dovendo quindi concludersi per l’inammissibilità del ricorso e, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 27.2.2018
misura indicata in dispositivo.