Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16294 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16294 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
LA BELLA MAURIZIO, nato a Roma il 27.4.1955

avverso la sentenza in data 24.2.2017 della Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso per l’inammisibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24.2.2017 la Corte di Appello di Roma ha
integralmente confermato la condanna ad otto mesi di reclusione resa in primo
grado dal Tribunale di Velletri nei confronti di Maurizio La Bella ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 74/2000 per aver, in qualità di
legale rappresentante della Ecolux s.r.I., omesso di versare, entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, VIVA dovuta in
base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2007 per un ammontare di
complessivi € 1.112.824,00.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale

Data Udienza: 27/02/2018

deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157 c.p., 420ter, 5 comma c.p.p. e 24 Cost., che il rinvio disposto dal Tribunale dell’udienza
del 9.5.2013 a quella del 6.2.2014 per impedimento del difensore del coimputato
Andrea Coccia doveva ritenersi, contrariamente a quanto affermato dai giudici di
merito, di carattere assoluto, con conseguente sospensione del termine di
prescrizione posto che l’avvocato istante aveva ,ben due mesi prima dell’udienza
fissata, documentato il suo concomitante impegno professionale in due udienze
civili di separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Tivoli, spiegando altresì le

coinvolti gli interessi di figli minori, di un sostituto processuale. Censura pertanto
il mancato riconoscimento del carattere assoluto del legittimo impedimento della
collega, sostenendo che a seguito del rinvio comunque concesso, doveva
calcolarsi il termine di sospensione di sessanta giorni ai fini della prescrizione del
reato in contestazione, e non già di 272 giorni (in misura corrispondente al
periodo intercorso tra l’udienza del 9.5.2013 ed il 6.2.2014) di talchè al
momento della pronuncia di primo grado il reato doveva già essere ritenuto
estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare deve essere chiarito che la richiesta di differimento
svolta dall’avv. Sergio Massimiliano Bologna dell’udienza fissata innanzi a questa
Corte per le avverse condizioni atmosferiche A223:13, rigettata in difetto di prova
di un legittimo impedimento tenuto conto che, oltre alla mancanza di riscontri
documentali sul luogo di residenza dello stesso difensore, comunque ubicata
nella capitale, le mere previsioni atmosferiche per il giorno successivo non
costituiscono un dato certo del loro avverarsi, ma solo congetturale e che in ogni
caso costui risulta svolgere la propria attività legale in uno studio ubicato a
poche centinaia di metri dalla sede della Corte di Cassazione, dal quale risulta
essere stata inviata la richiesta in esame il giorno prima dell’udienza.
2. Le censure svolte con il presente ricorso afferenti all’intervenuta
prescrizione del reato in contestazione in data antecedente alla pronuncia della
sentenza impugnata devono ritenersi, invece, pienamente fondate.
Risulta dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha necessariamente
accesso in ragione della natura processuale della doglianza svolta, che il rinvio
disposto dal Tribunale di Velletri nel giudizio di primo grado dell’udienza del
9.5.2013 è stato accordato per legittimo impedimento del difensore stante la
richiesta svolta dall’avv. Laura Orsatti, patrocinante il coimputato Andrea Coccia,
che ha prospettato un concomitante impegno professionale innanzi al Tribunale
di Tivoli, ove erano state fissate in pari data due udienze presidenziali in

2

ragioni che rendevano inopportuna la nomina in quella sede, in cui erano

altrettanti giudizi di separazione giudiziale di cui erano parti i propri assistiti, con
la precisazione nella suddetta istanza della necessità della propria presenza alla
luce dell’immediatezza dei provvedimenti provvisori che sarebbero stati ivi
assunti e della delicatezza delle questioni trattate involgenti la tutela di prole
minore. Conseguentemente all’esito del rinvio accordato dal Giudice di primo
grado alla successiva udienza del 6.2.2014, il termine di sospensione della
prescrizione del reato in contestazione doveva essere necessariamente calcolato
nella massima estensione di 60 giorni e non già, come affermato dalla Corte

– dep. 29/02/2016, Nascio, Rv. 266469; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014 -dep.
06/10/2014, Zappalorti Rv. 260753).
In ordine all’eccepita prescrizione del reato vanno, quindi, aggiunti al
compimento dell’ordinario termine di 7 anni e 6 mesi di cui all’art. 157 c.p.
maturato dalla data di perfezionamento del delitto (e dunque alla data del
27.6.2015) 125 giorni di sospensione, così calcolati in ragione dei due rinvii nel
corso del procedimento di primo grado:
a) 65 giorni in relazione al rinvio disposto dall’udienza del 31.10.2012 a
quella del 9.1.2013 per malattia dell’imputato;
b) 60 giorni in relazione al rinvio accordato dall’udienza del 9.5.2013 al
6.2.2014 per legittimo impedimento del difensore.
Essendo pertanto la prescrizione maturata in data antecedente alla sentenza
della Corte di Appello pronunciata il 24.2.2017, quest’ultima deve essere
annullata senza rinvio per essersi il reato a tale data già estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 27.2.2018

distrettuale, per l’intera durata del differimento (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016

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