Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16293 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16293 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MARSALA FABIO, nato a Palermo il 23.2.1985

avverso la sentenza in data 13.6.2016 della Corte di Appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13.6.2016 la Corte di Appello di Ancona, a parziale
riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto Fabio Marsala responsabile
del reato di cui all’art. 2 d. Igs. 74/2000 per essersi avvalso, in qualità di titolare
della ditta individuale Professional Yacht, di fatture per operazioni inesistenti al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto limitatamente alle
dichiarazioni relative all’anno di imposta 2008, dichiarando, al contempo, non
doversi procedere per intervenuta prescrizione per le fatture relative agli anni
2006 e 2007, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad un anno e sei mesi di
reclusione.

7),

Data Udienza: 27/02/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p..
2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, la
mancanza della prova dell’inesistenza dell’operazione commerciale sottesa alle
fatture asseritamente inesistenti emesse dal terzo, ovverosia da Giulio Scarpati
tenuto conto che il reato in contestazione si configura in presenza, da un lato, di
una dichiarazione fiscale che contenga l’indicazione di elementi passivi fittizi e,

contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda che abbia presentato la
relativa dichiarazione fiscale. Nella specie, per contro, la condanna dell’imputato
era stata pronunciata sulla base delle sole presunzioni dell’agente della Guardia
di Finanza, sentito in dibattimento come teste, che aveva ammesso di non aver
effettuato i controlli incrociati ed aveva semplicemente desunto l’inesistenza
delle fatture dall’assenza di strutture, quali uffici, personale dipendente e
quant’altro, dell’azienda emittente presso cui era stato eseguito un sopralluogo
e dagli accertamenti presso la banca dove non si erano rilevate tracce di
pagamenti corrispondenti. Contesta pertanto il ricorrente la configurabilità del
reato, non potendo rilevare a fondamento della disposta condanna i sospetti
personali del teste, alimentati dal rinvenimento di due questionari compilati
dall’imputato concernenti i suoi rapporti commerciali con la Nautica Tre e
l’Arredo Yacht, riconducibili a Giuseppe Scarpati, e mancando comunque la prova
dell’esistenza delle fatture emesse dal terzo, ovverosia dallo Scarpati, non
rinvenute presso l’imputato che ne aveva denunciato lo smarrimento.
3. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge
e al vizio motivazionale, la mancata dimostrazione del dolo specifico, ovvercfsia
della volontà dell’imputato di evadere l’imposta mediante concertazione con
l’emittente delle fatture asseritamente inesistenti,

avendo il Marsala

regolarmente denunciato lo smarrimento delle fatture in questione in data
antecedente allo svolgimento delle indagini e, dunque, in epoca non sospetta e
comunque mostrato agli operatori la copia dei brogliacci e dei registri IVA
acquisti e vendite recuperati presso la CNA ed il proprio commercialista.
4. Con il terzo motivo lamenta che le dichiarazioni dell’emittente le fatture in
questione, ancorchè inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p., abbiano comunque
trovato ingresso nel processo attraverso la deposizione dell’agente della Guardia
di Finanza, sentito come teste, che riferisce delle dichiarazioni rese dallo Scarpati
nella fase delle indagini

preliminari la contraddittorietà tra

inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’emittente le fatture alla PG

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

l’asserita

dall’altro, della conservazione delle fatture ideologicamente false nei registri

In ordine al primo motivo di ricorso va rilevato che la sentenza impugnata
incentra la pronuncia di colpevolezza dell’imputato esclusivamente sulla
deposizione del teste Mancini, chiamato a riferire circa l’esito di verifiche fiscali
eseguite nei confronti della fatturazione riconducibile a Giuseppe Scarpati,
titolare dell’impresa Arredo Yacht, emittente delle fatture relative ad operazioni
di cui si assume l’inesistenza, figuranti sotto la voce di elementi passivi nella
dichiarazione fiscale presentata dall’imputato nell’anno di imposta in

ai sensi dell’art. 63, secondo comma c.p.p., non viene tuttavia chiarito se le
dichiarazioni rese dal teste escusso, consistenti in mere deduzioni dello stesso
sulla base dell’evasione fiscale dello Scarpati, facciano riferimento a quelle
inutilizzabili rese da quest’ultimo. Né dalla deposizione resa dal Mancini
emergono elementi che consentano di affermare la responsabilità dell’imputato:
illogica appare invero l’affermazione secondo la quale la denuncia di smarrimento
da parte di costui delle fatture emesse dalla Arredo Yacht sarebbe strumentale
all’intera operazione “in quanto di poco precedente alla compilazione del
questionario postogli dalla Guardia di Finanza” atteso che il fatto stesso che sia
stata effettuata in epoca antecedente alle verifiche fiscali eseguite nei suoi
confronti non consente di ritenerla di per sé sospetta; così come incongrua
risulta la conferma della fittizietà delle operazioni desunta dal pagamento
eseguito dall’imputato, quale amministratore della Professional Yacht, nei
confronti dello Scarpati, quale emittente le fatture, a mezzo assegni, sia pure da
quest’ultimo versati sul conto corrente con immediato prelievo del
corrispondente importo, posto che il pagamento, risultando effettivo, costituisce
semmai conferma dell’esistenza di un rapporto commerciale.
I suddetti rilievi non consentono di ritenere il vizio motivazionale addotto dal
ricorrente manifestamente infondato: la conseguente valida instaurazione del
rapporto processuale a seguito dell’impugnativa svolta impone di rilevare
l’intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia impugnata,
ovverosia compiutasi, tenuto conto delle sospensioni intervenute pari a
complessivi 168 giorni, alla data del 15.10.2016, dovendosi, per l’effetto,
disporsene l’annullamento senza rinvio essendosi il reato estinto per
prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

3

contestazione. Pur affermandosi l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal terzo

Così deciso il 27.2.2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA