Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16290 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16290 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fadili Azzedine, nato in Marocco il 08/01/1985

avverso la sentenza del 18/10/2016 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giuseppe Maria Nicolosi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

DEPOSITATt’, IN CA’.;CELLEMAI

12 APR 2018

e

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 ottobre 2016, la Corte d’appello di Firenze ha
respinto il gravame proposto dall’odierno ricorrente Azzedine Fadili avverso la
sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato lo
aveva condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione e 18.000 Euro di multa, per il reato continuato di cui all’art.
73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver ceduto dosi di cocaina, in

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso, prima della modifica
dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato personalmente, deducendo i
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai
sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con due motivi – che appaiono sovrapponibili – si deduce il vizio di cui
all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 73, comma
5, d.P.R. 309 del 1990 e degli artt. 3, 25 e 27 Cost. per avere la Corte
territoriale negato la riqualificazione del fatto ai sensi della prima richiamata
disposizione, affermando erroneamente che lo stesso non potesse ritenersi di
lieve entità soltanto perché la condotta era stata ripetuta nel tempo e pur
trattandosi di attività di piccolo spaccio concretizzatasi nella cessione di singole
dosi, così confermando l’irrogazione di una pena da ritenersi contraria ai principi
di offensività e proporzionalità desumibili dai richiamati precetti costituzionali.
Si richiede, inoltre, la sospensione del processo in corso in attesa della
decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, sollevata dalla Corte di cassazione in
riferimento alla violazione delle stesse disposizioni costituzionali con riguardo al
trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la Corte territoriale ha
correttamente e logicamente motivato le ragioni poste a base della negata
qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup., osservando che attraverso servizi di osservazione e controllo e s.i.t. rese da numerose persone,
oltre 10, suoi stabili acquirenti, le cui dichiarazioni sono state riportate nella
sentenza di primo grado – si era accertato come Fadili avesse dato vita, tra il

plurime occasioni e a diversi acquirenti, tra il 2012 e il marzo 2014.

2012 e il 2014, ad una fitta rete di spaccio di cocaina (in un caso anche di
hashish) realizzando consistenti guadagni, come dimostrato dall’elevata somma
di denaro sequestratagli (13.300 Euro). Si è inoltre osservato come in qualche
caso lui stesso prendesse per primo l’iniziativa di contattare gli acquirenti,
assicurando forniture adeguate, che riusciva a garantire – nei confronti di taluno
anche con cadenza settimanale e per lunghi periodi, sino a due anni – così
dimostrando di avere stabili contatti con fornitori/grossisti in grado di procurargli

2. La Corte d’appello, dunque, ha fatto corretta applicazione del consolidato
principio di diritto – affermato sin da quando l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del
1990 configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente,
una circostanza attenuante – secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità
può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione),
con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del
21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010,
Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 3,
n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv. 264491). Ne deriva che l’ipotesi del
fatto di lieve entità non può trovare applicazione, pur in assenza di altri elementi
impeditivi, se il quantitativo di sostanza supera un ragionevole limite, tale da
configurare pericolo di accumulo della sostanza (Sez. 6, n. 39931 del
16/10/2008, Zagnoli, Rv. 242247), ciò che nella specie è stato non illogicamente
ritenuto tenuto conto che la frequenza delle cessioni, la fitta rete di spaccio a cui
l’imputato aveva dato vita, i non modesti incassi illeciti comprovati dalla somma
di denaro sequestrata erano indicativi dell’acquisto e della detenzione di non
minimi quantitativi di droga onde soddisfare la numerosa clientela.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di
sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di
cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola
cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca
manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di
diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4,
n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e aa., Rv. 270767). Di fatti, la reiterazione nel
tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo
automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in
considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall’art.

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con continuità quantitativi non minimi di cocaina.

73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il
mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una
quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di
una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non
episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione
della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità
volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che
coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n.

3. Quanto alla richiesta sospensione del processo in attesa della decisione
della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione
con ord. 12 gennaio 2017 — al di là della considerazione che la stessa non
riguarderebbe l’imputato, essendo nei suoi confronti stato applicato il più
favorevole quadro edittale vigente all’epoca di realizzazione dei fatti, prima che
le sanzioni relative alle condotte illecite concernenti le c.d. droghe pesanti
fossero inasprite in forza della sent. Corte cost. n. 32 del 2014 – la stessa è
comunque superata, essendosi la Corte costituzionale pronunciata, dichiarando
l’infondatezza della questione, con ord. n. 186 del 6 giugno/12 luglio 2017.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del
procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende
della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 22/02/2018.

6871/2017 del 08/07/2016, Bandera e aa., Rv. 269149).

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