Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1629 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1629 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICENI SILVIO N. IL 31/12/1949
avverso la sentenza n. 350/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 04/04/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 26/10/2012, appellata
da Silvio Piceni, imputato del reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. 43/1973 [come
contestato in atti con la recidiva semplice; fatti commessi V11/10/2012] e
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non correlate in
modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione
impugnata. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito. Il ricorrente è stato sorpreso dalla
PG mentre introduceva nel territorio italiano 255 stecche di sigarette pari a kg.
51 di tabacco lavorato estero di contrabbando (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 2).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Silvio Piceni
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 120.000,00 di multa.