Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16288 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16288 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAKU ARTORIKSI N. IL 27/10/1983
avverso la sentenza n. 8317/2014 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
09/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

4

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., 1’11 giugno 2014, il
Tribunale ha applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per il reato di cui all’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2.

– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

chiedendone l’annullamento e lamentando la carenza di motivazione circa la
determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo deve
essere ritenuto assolto da parte del giudice quando – come nel caso di specie – egli dia
atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della
qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti e della congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della
gravata sentenza, una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l’obbligo
di motivazione è stato dunque rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489,
rv. 215489). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
è sufficiente qui evidenziare che le stesse non erano state richieste dall’imputato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2016.

generiche.

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