Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16285 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16285 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINANAJ XHONTINO nato il 30/04/1997 a VLORE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 20/04/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
AOSTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Aosta ha applicato a Sinanaj Antino la pena dallo stesso richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R.
309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90, non essendo stata verificata
l’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né

quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro privo di confronto critico con la motivazione della sentenza
impugnata, consistendo nella generica asserzione della qualificabilità della condotta ai
sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e dell’insufficiente verifica della
assenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è
manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo Cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dagli atti di indagine e, in
particolare, dalle intercettazioni ambientali e dalle riprese video, anche quanto alla
qualificazione della condotta, essendo stato contestato all’imputato il trasporto di grammi
59,78 di sostanza stupefacente del tipo eroina, all’evidenza non riconducibile, in ragione
di tale dato ponderale, alla suddetta ipotesi attenuata, peraltro genericamente invocata.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
1

qualificato correttamente il fatto, da ricondurre alla ipotesi di minore gravità di cui al

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 23 ~2018
Il Presid t

Il Consigliere estensore

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