Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16284 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16284 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIGLI CARLETTO N. IL 20/04/1948 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4/2015 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Ancona ha disposto non luogo a provvedere sull’opposizione
della persona offesa, in assenza di richiesta di archiviazione, in relazione a un
procedimento iscritto “modello 45”.
2. – Avverso il provvedimento la persona offesa ha proposto personalmente
ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

senza l’assistenza di difensore. Infatti, per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità, trova applicazione la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., secondo
cui – ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico – l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito albo speciale della Corte di
Cassazione. Alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione soggettiva di parte
processuale, e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio
(art. 100, comma 1, cod. proc. pen.) se non col ministero di un difensore munito di
specifico mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (ex plurimis,
sez. 4, 1 aprile 2004, n. 37562, rv. 229139; sez. un., 27 settembre 2007, n. 47473, rv.
237854; sez. 6, 13 aprile 2012, n. 22025, rv. 252873).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2016.

3. – Il ricorso è inammissibile, perché proposto e sottoscritto dalla persona offesa,

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