Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16282 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16282 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILLA IVANO nato il 02/05/1973 a TORINO

avverso la sentenza del 25/09/2017 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cagliari ha applicato a Ivano Silla la pena dallo stesso richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80,
comma 2, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, a cagione della
sua insufficienza, non essendo stata verificata l’insussistenza di cause di proscioglimento

seguito dal giudice, nonché violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con
riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità di
stupefacenti detenuta, non essendo state adeguatamente approfondite e valutate le
risultanze della consulenza tossicologica espletata su tali sostanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro privo di autentico confronto critico con la motivazione della
sentenza impugnata e con le emergenze processuali, è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dai verbali di arresto e
perquisizione e dall’esito delle analisi tossicologiche eseguite sulle sostanze stupefacenti
sequestrate, anche in relazione alla circostanza aggravante dell’ingente quantitativo di
sostanze stupefacenti, essendo emerso che l’imputato deteneva 373,94 chilogrammi di
sostanza stupefacente del tipo hashish, con una percentuale di principio attivo variabile
tra il 13,2% e il 32,4%, circostanza idonea a consentire di ritenere configurabile detta
aggravante, che l’imputato ha, in realtà, omesso di considerare.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

1

ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né illustrato adeguatamente il percorso logico

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Presiden

Il Consigliere estensore

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