Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16282 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16282 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRANATA CALOGERA N. IL 21/01/1934
avverso la sentenza n. 653/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado con
la quale l’imputata era stata condannata per violazioni della normativa edilizia,
paesaggistica e antisismica.
2. — Avverso l’ordinanza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo la mancanza di motivazione quanto alla responsabilità penale e
l’erronea applicazione di alcune delle diposizioni incriminatrici.

ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2016.

Con atto del 5 gennaio 2016, pervenuto a questa Corte in pari data, l’imputata

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