Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16281 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16281 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONDORELLI VINCENZO nato il 07/05/1975 a CATANIA

avverso la sentenza del 24/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha ridotto ad
anni due e mesi otto di reclusione ed 5.000,00 di multa la pena inflitta a Vincenzo
Condorelli con la sentenza del 10/3/2017 dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Catania, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli per
avere detenuto a fine di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo marijuana del
peso complessivo di chilogrammi 1,6 circa, con una percentuale di principio attivo del
9,39%, da cui erano ricavabili 5.308,8 dosi medie singole).

il mancato riconoscimento della ipotesi di minore gravità di cui al quinto comma dell’art.
73 d.P.R. 309/90 e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione e il
buon comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo riproduttivo dei motivi d’appello non accolti,
privo di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente
infondato.
La Corte d’appello ha, infatti, correttamente escluso la configurabilità della
fattispecie di minore gravità di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, in
considerazione del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, detenuto presso
l’abitazione del ricorrente, laddove lo stesso si trovava agli arresti domiciliari: si tratta di
motivazione adeguata, mediante la quale sono stati indicati gli elementi ostativi alla
riconoscibilità di detta fattispecie di minore gravità, che il ricorrente ha censurato in
modo generico e sul piano del merito.
La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, anch’essa
genericamente formulata, è manifestamente infondata, avendo la Corte d’appello,
attraverso la sottolineatura della particolare gravità del fatto, derivante dal quantitativo
di sostanza stupefacente detenuto, indicato il criterio tra quelli di cui all’art. 133 cod.
pen. ritenuto assorbente per negare detto beneficio, anche considerando la confessione
dell’imputato.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Presiden e

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA