Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16281 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16281 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAGNASCO MICHELE N. IL 14/07/1992
avverso la sentenza n. 337/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
14/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 14 aprile 2015, il Tribunale di Palermo ha condannato
l’imputato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, per vizi della motivazione sulla responsabilità penale, formalmente
deducendo anche l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 4, del
d.P.R. n. 309 del 1990.

3. – Il ricorso deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Palermo.
Il motivo di ricorso proposto attiene, in sostanza, alla valutazione della prova
della responsabilità penale ed è, perciò, riconducibile all’ambito di applicazione dell’art.
606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. Nessuna vera e propria censura di violazione
di legge risulta, invece, compiutamente formulata, al di là della formale intestazione del
motivo.
Trova, pertanto, applicazione il dettato dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.,
secondo cui il ricorso diretto in cassazione che sia proposto ex art. 606, comma 1,
lettera e), cod. proc. pen. contro una sentenza, o un capo di sentenza, appellabile si
converte in appello.
4. – Il ricorso in cassazione deve, pertanto, essere convertito in appello, con
trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo per il proseguimento del giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di
Palermo.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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