Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16280 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16280 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO DANILO nato il 03/08/1981 a SANT’AGATA DI MILITELLO

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato
la condanna di Danilo Russo solamente in relazione a due contestazioni di cessione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi B ed E della rubrica), in violazione dell’art.
73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, rideterminando la relativa pena in anni due, mesi otto e
giorni venti di reclusione ed euro 12.300,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
vizio della motivazione in riferimento alla esclusione della configurabilità della ipotesi

insufficiente in proposito il generico riferimento alla entità del principio attivo e alla
professionalità della attività svolta dal ricorrente, non essendo stati adeguatamente
valutati tutti gli altri elementi indicati dalla disposizione denunciata. Ha sottolineato che il
quantitativo di cui al capo B era pari a grammi 3,857 di preparazione a base di
diacetilmorfina, pari a circa 50 dosi singole, e che il riferimento alla abitualità della
condotta era improprio, sia per il breve arco temporale nel quale si era svolta l’attività,
sia in considerazione della veste di tossicodipendente dell’imputato.
Ha, inoltre, eccepito la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., sia in relazione
alla pena presa a base di computo per il più grave reato di cui al capo B, pari ad anni sei
di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, divenuta illegale, sia in riferimento all’aumento
di pena per la continuazione con la residua condotta di cui al capo E, pari a mesi uno di
reclusione ed euro 500,00 di Multa, mantenuto invariato rispetto a quello stabilito dal
primo giudice.
Con memoria depositata in data 8 marzo 2018 ha ribadito e sviluppato tali
d og li a nze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, pressoché riproduttivo dei motivi d’appello, è inammissibile.
La doglianza relativa alla esclusione della fattispecie attenuata di cui al quinto
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 è volta a conseguire la rivalutazione degli elementi di
fatto sulla base dei quali la Corte d’appello ha ritenuto non configurabile tale ipotesi, e

attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, affermando che sarebbe

non è dunque consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte territoriale ha escluso la configurabilità di detta ipotesi in considerazione
del quantitativo di stupefacente di cui al capo B, pari a oltre 50 dosi medie, e della
abitualità della condotta di spaccio, essendo emerso dalle dichiarazioni degli acquirenti e
da una conversazione telefonica intercettata che l’imputato era fornitore abituale, in base
a un rapporto collaudato, dei propri clienti: si tratta di considerazioni coerenti con gli
elementi a disposizione e logiche, idonee a escludere la configurabilità di detta ipotesi,
alla luce della gravità del fatto e delle modalità della condotta, non censurabili sul piano
della valutazione di fatto nel giudizio di legittimità.

1

91:

Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente
infondate, avendo la Corte territoriale, a seguito del mutamento in senso più favorevole
del trattamento sanzionatorio della illecita detenzione delle sostanze stupefacenti e della
esclusione della configurabilità della suddetta ipotesi di minore gravità, preso quale base
di computo il minimo edittale attualmente stabilito per le condotte di cui al primo comma
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, più favorevole di quello vigente all’epoca di commissione dei
fatti, aumentandolo per la continuazione con le residue condotte di cui al capo E in
misura assai contenuta, pari a quella stabilita dal primo giudice, che quindi non

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non
consentito del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il President

richiedeva specifica motivazione.

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