Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1628 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1628 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ONANO GIULIO N. IL 14/10/1930

4
avverso la sentenza n. 49/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. Il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, con sentenza
emese il 29/05/2012 dichiarava Giulio Onano colpevole del reato di cui all’art.
O L. 157/1992 [come contestato in atti] e lo condannava alla pena di C 400,00
di ammenda.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

prescrizione del reato.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito (vedi sentenza
impugnata pagg. 1 – 2). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate
come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata il 13/12/2012, epoca successiva alla
Al

decisione impugnata emessa il 29/05/20W7 [sez. U. sent. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. sent. n. 23428 del 02/06/2005].

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giulio Onano
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

2

relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013

Il Componente estensore

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