Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1628 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1628 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
ALLAYA HASSEN nato il 05/09/1982, avverso la sentenza del
17/02/2012 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe
che ha concluso per il rigetto;
FATTO
1. Con sentenza del 17/02/2012, la Corte di Appello di Bologna
confermava la sentenza con la quale, in data 16/07/2011, il giudice
monocratico del Tribunale di Rimini aveva ritenuto ALLAYA Hassen
colpevole del delitto di rapina impropria.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cessazione deducendo i seguenti motivi:

Data Udienza: 12/12/2012

2.1.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale

ritenuto la colpevolezza di esso ricorrente sulla base delle sole
dichiarazioni rese dall’inseguitore, unica fonte di prova.
Il ricorrente, dopo avere premesso che la presunta violenza era
rispetto alla persona ai cui danni era stato perpetrato il furto (HolzI
Julia), ossia il reato presupposto, rileva che la motivazione sarebbe
contraddittoria ed illogica perché: a) sarebbe inverosimile che
l’imputato che, secondo la ricostruzione della Corte, aveva
«affrontato volontariamente l’inseguitore con l’intenzione di colpirlo al
fine di assicurarsi la fuga, non sia riuscito in alcuna maniera
nemmeno a sfiorare l’inseguitore mentre quest’ultimo lo avrebbe
ripetutamente colpito»;

b) era una mera presupposizione che

l’imputato, invece che fuggire, sarebbe ritornato sui suoi passi per
affrontare l’inseguitore; c) la refurtiva non era stata ritrovata: il che
era «davvero inverosimile, anche perché, se il ladro era riuscito a far
perdere le tracce tanto da poter nascondere così bene la refurtiva,
non aveva alcun bisogno di tornare allo scoperto per affrontare
l’inseguitore».
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

628/2

COD. PEN.

per avere la Corte

territoriale ritenuto la sussistenza del reato nonostante non fosse
stata esercitata alcuna coartazione psicologica nei confronti
dell’inseguitore non peraltro perché costui si era «scientemente
posto all’inseguimento del ladro, assumendosi tutti i rischi che tale
scelta comporta»;
2.3.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.

per avere la Corte

negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione
carente.

2

stata esercitata su soggetto terzo (Puzalkov Valentin Gieorgiev)

DIRITTO
1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:

la doglianza è manifestamente

infondata.
identiche a quelle dedotte in grado di appello (cfr pag. 2 sentenza
impugnata). Alle suddette censure la Corte ha dato una risposta del
tutto logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali
(informativa dei C.C. che arrestarono l’imputato in flagranza;
denuncia della HolzI) dopo aver spiegato le ragioni per le quali le
dichiarazioni rese dal Puzalkov dovevano ritenersi attendibili.
Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna delle
contraddizioni rilevate dal ricorrente, essendo la motivazione
dell’impugnata sentenza del tutto logica e congrua, il ricorso va
ritenuto nulla più che un modo surrettizio di introdurre in questa sede
di legittimità una nuova valutazione di quegli stessi elementi fattuali
già presi in esame ed ampiamente valutati dalla Corte territoriale: il
che deve ritenersi inammissibile.
2. VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.:

anche la suddetta

censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la
motivazione addotta dalla Corte territoriale f ul nuovo reato è stato
commesso poco tempo dopo l’espiazione della pena per altro delitto;
l’imputato “è privo di documenti, di fissa dimora e di lecita
occupazione; non ha dato segni di rawedimento o revisione critica
del proprio operato» ] deve ritenersi congrua e logica avendo dato
conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale
(capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato
correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice
di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si

3

Le censure dedotte con il presente ricorso sono perfettamente

sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo
elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del
reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per
negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice
gli eventuali elementi a favore dell’imputato.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12/12/2012
IL PRE I

j

TE

(Dott. Albrt j acchia)
IL CONSIGLI
(Dott. G. R

EST.

obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti

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