Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16279 del 23/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16279 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASER YOUSEF nato il 25/05/1962
avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato
la sentenza del 21/6/2012 del Tribunale di Patti, con cui Naser Yousef era stato
condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, in relazione al
reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. c), I. n. 633 del 1941 (ascrittogli per avere
detenuto per la vendita o la distribuzione 30 cd e 89 dvd contraffati riproducenti opere
protette dal diritto d’autore).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
accertamento peritale sulle opere riprodotte nei supporti audio e video detenuti
dall’imputato, allo scopo di accertare se le stesse fossero effettivamente protette dal
diritto d’autore e ne fosse vietata la riproduzione, non essendo sufficienti a tal fine gli
elementi indicati dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo volto a censurare un accertamento di fatto dei
giudici di merito, circa la presenza nei supporti audiovisivi sequestrati al ricorrente di
opere protette dal diritto d’autore illecitamente riprodotte, di cui è stata fornita
motivazione adeguata.
La prova della abusiva duplicazione di opere protette dal diritto d’autore può,
infatti, essere raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero
di supporti posti in vendita, le modalità dell’eventuale offerta al pubblico, l’utilizzo di
copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l’assenza di loghi o
marchi del produttore, non essendo invece necessario l’espletamento di una perizia o di
un accertamento tecnico (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865,
menzionata anche dalla Corte d’appello).
Nel caso in esame la Corte territoriale è pervenuta, in modo logico e coerente
con gli elementi a disposizione, alla affermazione della sussistenza della prova della
abusiva duplicazione delle opere riprodotte sui supporti audiovisivi detenuti per la vendita
dal ricorrente, evidenziando la accertata masterizzazione dei supporti e la fotocopiatura
denunciando violazione dell’art. 171 I. n. 633 del 1941, per non essere stato eseguito un
dagli originali delle copertine e sottolineando l’ammissione di responsabilità dell’imputato
al riguardo: si tratta di motivazione adeguata, conforme al ricordato orientamento
interpretativo e coerente con gli elementi a disposizione, di cui l’imputato, pur avendo
ammesso la illecita duplicazione, ha proposto una non consentita rivisitazione sul piano
del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non
consentito e la manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
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proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Preside
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.