Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16279 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16279 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAMPETE GIORGIO N. IL 14/07/1991
avverso la sentenza n. 15514/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale
di Roma, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato
condannato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in
relazione a detenzione a fini di spaccio e spaccio di cocaina.
2.

– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

lamentando, con un primo motivo di doglianza, l’omessa considerazione della mancanza

In secondo luogo, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla
quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per genericità. Il ricorrente non deduce, infatti,
lacune o vizi logici della motivazione, limitandosi a doglianze del tutto prive di
riferimento critici al provvedimento impugnato. Si tratta, inoltre, di rilievi che
costituiscono la mera riproposizione dei motivi di appello.
La sentenza impugnata risulta, in ogni caso, adeguatamente e coerentemente
motivata, perché prende le mosse dall’irrilevanza del quantitativo di principio drogante
contenuto nello stupefacente spacciato o detenuto a fini di spaccio. Evidenzia, inoltre,
ai fini della determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, che le modalità del fatto denotano una esperienza criminosa già ampiamente
formatasi nell’ambito dello spaccio, in mancanza di elementi positivi apprezzabili a
favore dell’imputato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2016.

di effetto drogante dei quantitativi di stupefacente sequestrati.

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