Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16278 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16278 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEILI ADIL nato il 16/07/1985 a OULED ARIF( MAROCCO)

avverso la sentenza del 18/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la
sentenza del 29/9/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, con
cui, a seguito di giudizio abbreviato, Leili Adil era stato condannato alla pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli
artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere trasportato a
fine di cessione a terzi chilogrammi 90 di sostanza stupefacente del tipo hashish).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

della sua responsabilità, che sarebbe stata confermata con motivazione inadeguata e
insufficiente dalla Corte d’appello di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a motivi intrinsecamente generici e privi di autentico
confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, essendo
volto a censurare aspetti non sottoposti alla Corte d’appello con i motivi di impugnazione,
che quindi non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, non essendo stati
esaminati con la decisione impugnata, che quindi non può essere oggetto di censura sul
punto.
Come si desume dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata,
l’appello dell’imputato riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la
configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90 (aspetti che
sono stati adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale), cosicché le doglianze
formulate con il ricorso in esame, riguardo alla insufficienza e inadeguatezza della
motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato, sono precluse,
non potendo essere denunciati con il ricorso per cassazione vizi relativi alla motivazione
del provvedimento impugnato concernenti aspetti non sottoposti al giudice
dell’impugnazione, in considerazione della struttura e della funzione del giudizio di
legittimità, posto necessariamente in relazione al provvedimento impugnato e alla sua
ratio decidendi.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
1

la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione riguardo alla affermazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Presiden e

Il Consigliere estensore

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