Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16276 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16276 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIPANTI LUCA nato il 15/08/1971 a PALESTRINA

avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha ridotto a mesi
sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta a Luca Ripanti dal Giudice
dell’udienza preliminare di Tivoli con la sentenza del 9/5/2011, resa a seguito di giudizio
abbreviato in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e contraddittorietà e illogicità manifesta della
motivazione, essendo congetturali gli argomenti posti a fondamento della destinazione

interpretazione diversa rispetto a quella fatta propria dalla Corte d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, riproduttivo dei motivi d’appello non accolti, è inammissibile, essendo
volto a sindacare la ricostruzione della vicenda sul piano del merito, attraverso una
rivisitazione degli elementi a disposizione, non consentita nel giudizio di legittimità.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data
11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del
gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, Solo
apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio,
Rv. 231708).

1

allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, suscettibili di una

Nel caso in esame la Corte territoriale, in accordo con il primo giudice, ha
ritenuto provata la finalità di spaccio sulla base di una serie di elementi univoci (il
quantitativo della droga, la detenzione di sostanza da taglio, il possesso di ritagli di
plastica e di laccetti idonei al confezionamento in dosi singole dello stupefacente, la
inverosimiglianza delle spiegazioni alternative fornite dall’imputato), valutati in modo
logico nel senso della ravvisabilità del fine di cessione: si tratta di motivazione adeguata
e immune da vizi logici, non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità,
con la conseguente inammissibilità del ricorso, affidato a censure non consentite.

rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Preside te

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e

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