Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16275 del 23/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16275 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MOUSTAKIM ZOUHEIR nato il 02/05/1986
ZAGHDOUDI HATEM nato il 22/04/1984
avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha ridotto a
mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta a Moustakim Zouheir e
Zaghdoudi Hatem con la sentenza del 20/2/2014 del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Genova, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per
cassazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
della attività di spaccio svolta da un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, essendo affidati a censure generiche, prive di
confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e volte a sindacare una
valutazione di merito adeguatamente motivata dalla Corte d’appello, che ha escluso la
riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti
penali da cui sono gravati gli imputati, dunque valutando negativamente la loro
personalità, e considerando piena la loro partecipazione al concorso nella detenzione
della sostanza stupefacente: si tratta di motivazione idonea a dar conto degli elementi,
tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti prevalenti per negare detto beneficio, non
sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente
inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Presiden
generiche, per il ruolo occasionale e di mero controllo svolto dai ricorrenti nell’ambito