Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16273 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16273 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEDELE CARMINE nato il 27/11/1964 a NAPOLI

avverso la sentenza del 23/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
sentenza del 18/1/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con
cui, a seguito di giudizio abbreviato, Carmine Fedele era stato condannato alla pena di
anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in relazione al reato di
cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per detenuto a fin di spaccio
sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di chilogrammi 8,630,
suddivisa in 17 panetti).

l’illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche,
non essendo state adeguatamente considerate ed esaminate le circostanze specifiche
illustrate nell’atto d’appello a fondamento della richiesta di riconoscimento di tali
circostanze, risultando, per contro, illogico il rilievo attribuito alla mancata indicazione dei
fornitori e dei destinatari del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuta
dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte,
ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente
disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può
trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia
individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini
della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante
siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez. 6, n. 34364 del
16.6.2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172;
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state
prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una
valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

Nel caso in esame la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze
attenuanti generiche a causa della gravità del fatto, sottolineando il rilevante quantitativo
di sostanza stupefacente trasportato dall’imputato, occultato in due parti diverse della
sua automobile, e l’irrilevanza della ammissione di responsabilità, necessitata dalla
flagranza e inidonea a fornire spunti investigativi utili alla individuazione dei fornitori
della droga.
Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla gravità del fatto per
negare l’invocato beneficio, sottolineando la mancanza di collaborazione da parte

ammissione di responsabilità: si tratta di motivazione pienamente adeguata e immune da
vizi logici, non sindacabile sul piano della valutazione di merito nel giudizio di legittimità,
con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente ,

dell’imputato non quale elemento negativo, ma per illustrare la scarsa rilevanza della

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