Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16272 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16272 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OKONKWOR AMARO nato il 15/03/1984

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha ridotto ad
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 la pena inflitta a Amaro Okonkwor dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia con la sentenza del 19/1/2016,
in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, e 80 d.P.R. 309/90
(ascrittogli per avere, in prossimità di un Sert, ceduto più volte sostanza stupefacente del
tipo eroina).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

territoriale, che pure aveva ridotto la pena stabilita dal primo giudice, i criteri utilizzati
per determinare la pena base, indicata in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro
3.000,00 di multa, superiore di oltre un anno al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo volto a censurare il trattamento punitivo,
benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle
deduzioni difensive.
La Corte d’appello di Firenze, nel ridurre la pena inflitta all’imputato dal primo
giudice, ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena base, attraverso il
riferimento alla gravità del fatto, consistente in undici episodi di cessione di stupefacenti,
ritenendo pertanto di doversi discostare in misura apprezzabile dal minimo edittale.
Si tratta di motivazione adeguata, in quanto, attraverso il riferimento alla gravità
del fatto, è stato indicato l’indice, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto
preponderante e assorbente nella determinazione della pena da prendere a base di
computo, atteso che l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione
deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i
motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo
edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, e non è sindacabile sul piano della
valutazione di merito nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato
a una censura non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente
infondata.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
1

vizio della motivazione, non essendo stati adeguatamente illustrati dalla Corte

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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