Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16271 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16271 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOTTINO ANGELO nato il 02/07/1991 a NAPOLI

avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha ridotto ad un
anno di reclusione ed euro 2.000,00 la pena inflitta ad Angelo Bottino dal Tribunale di
Napoli con la sentenza del 14/10/2011, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/90, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando la propria
giovane età all’epoca dei fatti, allorquando aveva solamente diciannove anni, e l’indebito

consumatori di tale sostanza, trattandosi di circostanza ineludibilmente connessa alla
attività di piccolo spaccio svolta dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, con la sottolineatura della gravità del fatto (derivante
dall’aver rifornito di stupefacenti un numero non esiguo di consumatori) e della negativa
personalità dell’imputato (in quanto gravato da un precedente specifico), ha illustrato, sia
pure implicitamente, gli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato.
La ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di
merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi
alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate
anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell’imputato, perché in
tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare
gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 3896 del
20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201;
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 227142).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state
prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una

rilievo attribuito al fatto di aver rifornito di stupefacenti un numero non esiguo di

valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato. Essa, inoltre,
può, come nel caso di specie, essere contenuta, implicitamente, nel giudizio di gravità del
fatto e nella valutazione negativa della personalità dell’imputato, essendo compresa in
tale giudizio l’indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la
riconoscibilità di dette attenuanti.

1

atj

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, volto a sindacare una valutazione di
merito correttamente e adeguatamente motivata dalla Corte d’appello.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presid

in C 3.000,00.

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