Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16271 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16271 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RENSON BRUNO N. IL 21/09/1947
avverso la sentenza n. 11384/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma,
nella parte – che qui rileva – in cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui
all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione,

in

relazione all’elemento soggettivo del reato e alla prospettata mancata tenuta delle

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Non vi è dubbio che l’integrazione della fattispecie criminosa di occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) presupponga
l’istituzione della documentazione contabile (sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 38224, rv.
248571). La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tale principio perché ha
evidenziato che l’esistenza di scritture contabili riferite alla società dell’imputato era
desumibile da una fattura relativa alla compravendita di un immobile. E le considerazioni
difensive circa l’irrilevanza di tale operazione di compravendita, genericamente
formulate, non valgono ad inficiare la corretta conclusione dei giudici di merito. Si tratta,
del resto, di una prospettazione difensiva manifestamente implausibile, perché si pone
in contraddizione con altri rilievi, formulati con l’atto di appello, secondo cui le scritture
contabili della società erano in realtà conservate presso un luogo diverso dalla sede. Del
tutto generici risultano, del pari, i rilievi difensivi circa la pretesa mancanza del dolo del
reato contestato, a fronte degli accertamenti svolti dai giudici di primo e secondo grado,
da cui emerge che l’occultamento delle scritture contabili era finalizzato proprio a non
consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari della società.
4. – Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

scritture contabili; condotta, quest’ultima, punita a titolo di illecito amministrativo.

Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2016.

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