Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1627 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1627 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOCOSO ANTONIETTA N. IL 12/01/1969
avverso la sentenza n. 293/2011 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza emessa il 25/10/2012
dichiarava Antonietta Focoso colpevole dei reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72,
93, 94, 95 d.P.R. 380/2001 [come contestati ai capi A) e B) della rubrica] e la
condannava alla pena di C 1.000,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
prescrizione dei reati.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono ripetitive di quanto esposto in sede di
merito e già valutato esaustivamente dal Tribunale. Sono, altresì, infondate in
fatto ed in diritto perché in contrasto con quanto accertato e congruamente
motivato dal giudice di merito (vedi sentenza impugnata pagg. 3 – 4). Dette
doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio
di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella sostanza
eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici
della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si
chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].
3.1. Il termine massimo di prescrizione – anni cinque in relazione a fatti
commessi sino al 15/12/2008 – non è tuttora ancora maturato.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Antonietta
Focoso con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
2
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata ed alla
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore