Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1627 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1627 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CUPIDO MAURO RENATO nato il 15/1211988, avverso la sentenza
del 19/01/2011 della Corte di Appello di L’Aquila;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del doti. Giuseppe Volpe
che ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Gerardo Brasile che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO
1. Con sentenza del 19/01/2012, la Corte di Appello di L’Aquila
confermava la sentenza pronunciata in data 27/06/2011 dal
Tribunale di Lanciano nella parte in cui aveva ritenuto CUPIDO
Mauro Renato colpevole dei reati di rapina aggravata e tentata
rapina aggravata.

1

Data Udienza: 12/12/2012

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi:
2.1.

178-179-429

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

COD. PROC. PEN.:

dibattimento era stato fissato davanti al giudice monocratico per
l’udienza del 26/06/2011, che non era stato predisposto nessun ruolo
d’udienza «e peraltro l’udienza ordinaria per il rito monocratico
andava a ricadere al giorno 28 giugno dello stesso anno». Invece, il
dibattimento si era celebrato davanti al tribunale collegiale ed esso
ricorrente non era stato messo nelle condizioni di dedurre le proprie
prove: da qui la nullità;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

603

COD. PROC. PEN.

per non avere la

Corte disposto la rinnovazione del dibattimento con l’assunzione di
tutte le prove che non era stato possibile dedurre nel giudizio di
primo a causa del disguido dedotto con il primo motivo di doglianza.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTr.

178-179-429

COD. PROC. PEN.:

la Corte

territoriale ha respinto la suddetta doglianza osservando: «da/
verbale di udienza del 27/06/2011 si ricava che, su accordo delle
parti, si è proceduto alla correzione dell’errore materiale contenuto
nel decreto che dispone il giudizio, nel senso che laddove era
indicato “Tribunale in composizione monocratica”, dovesse leggersi
“Tribunale in composizione collegiale”; tra l’altro, il processo è stato
effettivamente celebrato dinanzi al Tribunale in composizione
collegiale ossia al Giudice naturale competente per il giudizio in
relazione al tipo di reato contestato, ai sensi dell’art. 33 bis ult.
Comma cod. proc. pen.».

2

sostiene il ricorrente che, nel decreto di citazione a giudizio, il

In questa sede, il ricorrente nulla ha obiettato avverso la
suddetta motivazione se non limitandosi a reiterare la propria
versione dei fatti e deducendo una doglianza che, comunque, non

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

603

COD. PROC. PEN.:

anche la suddetta

censura è assolutamente generica ed aspecifica.
Non è chiaro, infatti, il motivo per cui il ricorrente non avrebbe
potuto organizzare la difesa e perché soprassedette alla
presentazione diretta dei testi all’udienza, se è vero, come ha scritto
la Corte territoriale che l’unico (modesto) errore contenuto nel
decreto di citazione a giudizio non era la data di fissazione del
dibattimento ma solo l’errata indicazione che il processo si sarebbe
celebrato davanti al giudice monocratico invece che al giudice
collegiale, errore del quale un tecnico del diritto, stanti i capi
d’imputazione, si sarebbe dovuto accorgere tempestivamente.
In ogni caso, dalla sentenza impugnata, si evince che furono
sentiti numerosi testi, sicchè onere del ricorrente sarebbe stato
indicare quali prove avrebbe voluto dedurre e per quale motivo le
medesime erano rilevanti: il che non è stato fatto.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

3

potrebbe mai integrare gli estremi della nullità del dibattimento.

inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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