Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16269 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16269 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRILLO MASSIMO nato il 05/07/1978 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, parzialmente
riformando la sentenza del 31/1/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, impugnata
dall’imputato, ha ritenuto configurabile la fattispecie attenuata di cui al quinto comma
dell’art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione un panetto di
sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 88,10, con una
percentuale di principio attivo del 6% e da cui erano ricavabili 212 dosi singole, e grammi
3,96 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con una percentuale di principio attivo del

la pena infitta a Massimo Cirillo per tale reato in anni due e mesi otto di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità manifesta della
motivazione, in riferimento al ritenuto fine di spaccio, giudicato sussistente solamente in
base al dato del possesso della sostanza stupefacente e a quello ponderale, di per sé
insufficienti per consentire di ritenere provato anche il fine di cessione.
Con memoria depositata il 6/3/2018 ha affermato la ammissibilità del ricorso,
mediante il quale erano stati evidenziati vizi di legittimità e non richiesta una
rivalutazione o rilettura delle fonti di prova, con la conseguente necessità di trattazione
del ricorso in udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia perché affidato a doglianze generiche, prive di
autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, di cui non sono
stati considerati tutti i passaggi argomentativi, essendosi il ricorrente limitato ad
affermare l’insufficienza del solo dato della detenzione della sostanza stupefacente per
ritenere provata la destinazione dello stesso a fine di spaccio; sia perché con esso di
richiede, in realtà, attraverso la deduzione di violazioni di legge processuale e di vizi della
motivazione, una non consentita rivisitazione degli elementi a disposizione, sulla base dei
quali i giudici di merito hanno ritenuto provata la destinazione a fine di cessione della

52% e da cui erano ricavabili 13 dosi medie singole), e ha, di conseguenza, rideterminato

sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente.
La Corte d’appello, in accordo con il primo giudice, ha, infatti, tratto la prova di
tale destinazione a fine di cessione delle sostanze stupefacenti che l’imputato trasportava
sulla propria automobile da una pluralità di elementi univoci (costituiti dalla consistenza
del quantitativo di droga; della mancanza di elementi certi circa la veste di
tossicodipendente del ricorrente; dalla mancanza di condizioni reddituali e patrimoniali
idonee a giustificare il rilevante acquisto di stupefacente per il solo consumo personale;
dalla elevata percentuale di principio attivo presente nella cocaina, tale da farne
presumere il successivo taglio a fine di cessione a terzi), dunque non solamente dal dato
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ponderale; tali elementi sono, poi, stati valutati in modo logico, nel senso della
destinazione allo spaccio di tali sostanze detenute dall’imputato: si tratta di motivazione
adeguata e immune da vizi, non essendo stata tratta la prova del fine di spaccio da un
solo indizio, ma da una pluralità di elementi univoci convergenti nella medesima
direzione, di cui il ricorrente propone una rilettura, non consentita, in assenza di vizi della
motivazione (nella specie non specificamente dedotti e comunque non sussistenti), nel
giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il

manifestamente infondati.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il President’

contenuto non consentito dei motivi cui è stato affidato, che risultano, peraltro,

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