Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16269 del 03/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16269 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
INTRO VIGNE DIEGO N. IL 19/04/1967
avverso la sentenza n. 358/2011 TRIBUNALE di GORIZIA, del
20/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
cc> )
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv /7
Udit i difensor Avv.

CO 1,11 etakg
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Data Udienza: 03/04/2013

Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale di Trieste ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui
in epigrafe, che ha applicato nei confronti di INTROVIGNE Diego la pena per la
contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (
accertata in data 21.9.2009).

condotto dal trasgressore e del fatto che il giudice avesse applicata la sanzione
amministrativa della sospensione della patente anziché quella della revoca, imposta dal
fatto che l’imputato era recidivo nel biennio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
In vero, a seguito della trasformazione in sanzione amministrativa della confisca del
veicolo condotto dal trasgressore, conseguente alle modifiche introdotte dall’articolo 33
della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, devi
comunque ritenersi, in mancanza di disposizioni transitorie, che, in caso di
“patteggiamento”, il giudice penale debba comunque disporre la confisca [ora, qualificata
appunto come sanzione amministrativa accessoria] con la sentenza che, poi, a cura del
cancelliere va trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter, comma 2, del
codice della strada). Tale conclusione non implica la violazione del principio di legalità
previsto dall’articolo 1 della legge n. 689 del 1981: le violazioni di che trattasi, infatti, non
Integrano ipotesi di condotte illegali amministrative, ma esclusivamente penali, solo che
ad esse si applica [ora] una sanzione che ha natura amministrativa [confisca del veicolo],
mentre l’articolo 1 citato recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, dovendosi intendere quest’ultima come violazione
“amministrativa” (tra le altre, Sezione IV, 6 ottobre 2010, Proc. gen. App. Bari in proc.
Losacco).
Da queste premesse, va accolto il ricorso del Procuratore generale, dovendosi annullare
la sentenza di patteggiamento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool
limitatamente alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del veicolo.
Il ricorso va accolto anche relativamente alla sanzione amministrativa.

2

Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della confisca dell’autoveicolo di proprietà

Come è noto, secondo la migliore interpretazione, in tema di revoca della patente, ai fini
della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data del passaggio
In giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e
non la data di commissione dello stesso (cfr. Sezione IV, 24 marzo 2010, Castiglioni, rv.
247029): qui, secondo quanto rilevato dal ricorrente, l’imputato era stato condannato
per altro episodio analogo con sentenza passata in giudicato il 30 dicembre 2008, quindi

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente
ai punti sopra indicati.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca
dell’autovettura FIAT Panda tg. AS593DL, confisca che dispone e limitatamente alla
omessa revoca della patente di guida, revoca che dispone.
Così deciso in data 3 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ampiamente nel biennio rispetto al fatto sub iudice, commesso il 21 settembre 2009.

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