Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16268 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16268 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSANITI DOMENICO N. IL 23/03/1969
avverso la sentenza n. 239/2014 TRIBUNALE di MESSINA, del
16/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 16 gennaio 2015, il Tribunale di Messina ha condannato
l’imputato alla pena dell’ammenda per i reati di cui agli artt. 122, comma 1, 18, comma
1, lettera g), 147, comma 1, 71, comma 1, 96, comma 1, 134 del d.lgs. n. 81 del 2008,
a lui inizialmente contestati, in alcuni dei capi di imputazione (A e B), come commessi
nella veste di legale rappresentante della “M & D Ediltecnica s.n.c.” e, in altri capi (da
C a F), come commessi nella veste di legale rappresentante della “L & G Cosenza

senso di inserire in tutti i capi il riferimento alla “M & D Ediltecnica s.n.c.”, eliminando
quello alla “L & G Cosenza Costruzioni s.r.l.”.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, lamentando che la sua opposizione alla modificazione dei capi d’imputazione
non sarebbe stata considerata. Afferma, inoltre, di non avere mai ricoperto cariche
nell’ambito della L & G Cosenza Costruzioni s.r.I., e lamenta la mancata rinnovazione
dell’istruttore dibattimentale. Rileva, in ogni caso, che i reati, commessi il 2 aprile 2010,
si sarebbero prescritti il 2 aprile 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per genericità.
Quanto alla modifica dell’imputazione effettuata all’udienza del 17 ottobre 2014,
la difesa trascura di considerare che il relativo verbale è stato regolarmente notificato a
mani dell’imputato. Il Tribunale osserva che, all’esito di detta modifica, non era
necessario procedere ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante
l’audizione del testimone che era già stato sentito, perché tale teste aveva fin dall’inizio
riferito che i fatti erano stati compiuti dall’imputato nella sua veste di responsabile della
“M & D Ediltecnica s.n.c.”; circostanza prospettata dallo stesso imputato fin dalla prima
difesa.
4. – Quanto alla prescrizione dei reati (commessi il 2 aprile 2010), è sufficiente
qui rilevare che la stessa non era maturata prima della pronuncia della sentenza
impugnata; trattandosi di contravvenzioni, trova infatti applicazione il termine
complessivo di cinque anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo
comma, cod. pen., giungendosi così alla data del 2 aprile 2015, comunque successiva
a quella della pronuncia della sentenza impugnata, anche senza tenere conto della
sospensione di circa tre mesi verificatasi all’udienza del 21 marzo 2014. A fronte di un
ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova dunque applicazione il principio,
costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità
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Costruzioni s.r.l.”. All’udienza del 17 ottobre 2014 l’imputazione è stata corretta nel

di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione,
anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n.
42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2016.

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso

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