Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16267 del 03/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16267 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 03/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIARELLA GIANCLAUDIO N. IL 07/11/1962
avverso la sentenza n. 925/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto
CHIARELLA Gianclaudio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo plurimo
[decesso di DI LORENZO Michele e FIORENTI Francesco] aggravato dalla violazione delle
non ricorrente]( fatto del 9.2.2002).
L’incidente si era verificato nel corso di un tentativo di sorpasso di un camion che lo
precedeva che l’altro coimputato aveva imprudentemente intrapreso alla guida del
proprio autoveicolo; la manovra aveva determinato l’impatto con l’autoveicolo condotto
dal Chiarella, che proveniva dall’opposto corsia di marcia, intento anch’egli ad un
sorpasso o i comunque i marciando troppo in prossimità della linea di mezzeria;
l’autovettura del Chiarella dopo l’urto si era scontrata con l’autovettura, proveniente
dall’opposta senso di marcia, ove si trovavano le persone decedute a seguito dell’impatto.
Per quanto interessa è sufficiente rappresentare che la responsabilità dell’incidente è
stata basata sulla velocità eccessiva [individuata in 150 km/orari in un tratto stradale in
cui il limite era di 90 km/orari e vi era peraltro una segnaletica verticale di “pericolo di
strettoia” indicativa del restringimento della carreggiata] e sulla circostanza che
l’autovettura condotta dal CHIARELLA comunque procedeva in prossimità della linea di
demarcazione della propria corsia. Tale accertamento veniva motivato, concordemente in
primo e secondo grado, valorizzando gli esiti della perizia di ufficio, che tale argomento
aveva dedotto dal punto di contatto tra i veicoli dei due imputati [la soluzione di
continuità apprezzata nella strisciata degli pneumatici veniva rappresenta come indicativa
del punto di contatto, ove i veicoli, a seguito dell’urto, avevano perso aderenza].
Con il ricorso si deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione, dolendosi del
fatto che la Corte di merito avrebbe impropriamente affermato che il punto della velocità
[ritenuta eccessiva] del veicolo del Chiarella non fosse stato oggetto di contestazione nei
motivi di appello e si propone comunque una diversa ricostruzione della vicenda tale da
accreditare una velocità del proprio mezzo “a cavallo del limite massimo di 90 km/orari”
valido in quel tratto di strada; si sostiene ancora che sarebbe incongruo il collegamento
tra la velocità [ritenuta eccessiva] e la posizione del veicolo sulla corsia di marcia,
operata dai giudici di appello.

norme sulla circolazione stradale [fatto per cui è stato condannato anche altro imputato,

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato a fronte di una doppia conforme affermazione di
responsabilità, caratterizzata da satisfattiva motivazione.

dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada
coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza
causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie
di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da
adeguata motivazione (ex pluribus, Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì
in proc. Benelli).
Ebbene, qui la ricostruzione dei profili di colpa che hanno caratterizzato la condotta di
guida del Chiarella e la loro rilevanza nella eziologia dell’incidente sono stati sviluppati in
modo coerente e affatto illogico.
In particolare, il decisivo rilievo della posizione sulla propria corsia di marcia [non a
destra, ma in prossimità della mezzeria], a prescindere da ogni rilievo della ragione di
tale posizione [velocità eccessiva del veicolo o no] è stato congruamente motivato
valorizzando le conclusioni del perito di ufficio, le cui considerazioni sono state recepite e
spiegate in modo coerente e qui certo non sindacabile, attraverso la presa in esame della
diversa versione [opinabile] fornita nel ricorso.
Del resto, è noto che, in tema di valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito e/o
dai consulenti tecnici, il giudice di merito può fare legittimamente propria l’una piuttosto

Vale in premessa l’ovvio rilievo che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua

che l’altra tesi scientifica, purchè dia congrua e motivata ragione della scelta e dimostri di
essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi
limiti, non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l’omesso esame critico di ogni
più minuto passaggio della relazione tecnica disattesa, poiché la valutazione delle
emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale,
per adempiere compiutamente all’onere della motivazione, non deve prendere in esame
espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che
enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la
formazione del suo convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il
giudizio di fatto formulato è incensurabile in sede di legittimità (Sezione IV, 17 aprile
2012 – 12 giugno 2012 n. 23146, parte civile Porchia in proc. Sorrentino ed altro).

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In questa prospettiva, la circostanza della velocità eccessiva tenuta dal Chiarella [a
prescindere da ogni rilievo da attribuirsi alla considerazione del giudice di appello del non
essere questione oggetto di contestazione in sede di gravame] diventa, in ogni caso,
non rilevante per minare – in ipotesi- la tenuta della motivazione di condanna, la quale si
regge in modo ampiamente satisfattivo sulla imprudente condotta di guida del
CHIARELLA che lo aveva portato a viaggiare in modo troppo prossimo alla mezzeria,
sostenere che la velocità fosse stata “a cavallo del limite massimo di 90 km/orari”, non
spiega per quale ragione tale andatura dovesse ritenersi congrua rispetto alla situazione
locale, tra l’altro caratterizzata dalla presenza del ricordato segnale di pericolo, sì da
minare la tenuta della decisione di condanna].
In tal modo, la Corte di merito ha dato satisfattiva spiegazione della cosiddetta
concretizzazione della colpa, che consente di attribuire rilievo ai fini della responsabilità
alle inosservanze alla regole cautelar’ violate dall’agente, così dimostrando, in modo non
illogico, che l’accertata sussistenza della condotta antigiuridica del Chiarella con
violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza [qui, la posizione
sulla corsia di marcia eccessivamente vicina alla mezzeria] aveva avuto un ruolo causale
[concausale] efficiente nella verificazione dell’incidente.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 3 aprile 2013

Il Consigliere estensore

quale che sia stata la “causa” [la velocità eccessiva o no] [lo stesso ricorrente nel

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