Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16266 del 23/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16266 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA LUIGI nato il 30/11/1967 a SPEZZANO ALBANESE
avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha ridotto ad anni
due e mesi otto di reclusione la pena inflitta a Luigi Bevilacqua dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Foggia con la sentenza del 7/6/2016, in relazione al reato di
cui all’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver trasportato sulla propria
automobile grammi 2.062,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in
quattro panetti occultati sotto il pianale del sedile anteriore lato passeggero).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
risultanze istruttorie, di cui non erano neppure stati indicati i criteri seguiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile a causa della sua genericità.
Esso, infatti, consiste nella generica asserzione della mancanza e illogicità
manifesta della motivazione, disgiunto dalla illustrazione delle ragioni della rilevabilità di
tale vizio e di qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza
impugnata, di cui non è stato in alcun modo considerato il percorso argomentativo.
Quest’ultimo, tra l’altro, risulta pienamente idoneo a giustificare la decisione
adottata, avendo la Corte d’appello correttamente escluso la configurabilità della
fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e confermato il
trattamento sanzionatorio (che costituivano gli unici motivi di impugnazione, non essendo
stati sollevati rilievi in ordine alla affermazione di responsabilità, che quindi non è più
censurabile), in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente trasportata,
delle modalità del trasporto e dei precedenti penali dell’imputato: si tratta di motivazione
pienamente idonea, non censurabile sul piano del merito, cosicché la doglianza
dell’imputato, oltre che generica, risulta anche manifestamente infondata.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Preside
e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per la inadeguata valutazione delle