Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16264 del 23/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16264 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MYRTAJ LULEZIM nato il 31/01/1987
avverso la sentenza del 18/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato
la sentenza del 8/11/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini,
con cui, a seguito di giudizio abbreviato, Lulezim Myrtaj era stato condannato alla pena di
anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro 14.200,00 di multa, in relazione al reato
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di spaccio grammi
2,42 di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e a quello di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di cessione grammi 101,856 della medesima
sostanza stupefacente, da cui erano ricavabili 533 dosi medie).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge penale e illogicità della motivazione, in relazione alla confisca del
denaro che deteneva al momento del controllo operato dalla polizia giudiziaria, non
adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo del secondo motivo d’appello, è manifestamente
infondato.
Nella sentenza di primo grado la confisca della somma di denaro sequestrata
all’imputato è stata disposta evidenziando che la stessa, per ammissione dell’imputato
medesimo, era in diretta relazione con condotte di illecito commercio di sostanze
stupefacenti, rappresentandone il profitto.
La Corte d’appello, nel disattendere la censura sollevata al riguardo
dall’imputato, ha correttamente sottolineato come, per effetto della contestazione della
violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fosse applicabile il disposto di cui all’art.
12 sexies d.l. 306/92, di cui ricorrevano i presupposti, non avendo l’imputato, privo di
fonti lecite di reddito, potuto giustificare la disponibilità della somma di euro 4.000,00
sottoposta a sequestro e poi confiscata a seguito della sua condanna, avendone anzi
ammesso la provenienza dalla attività di spaccio.
Ne consegue la manifesta infondatezza della, peraltro generica, censura
sollevata sul punto dall’imputato, avendo la Corte territoriale correttamente e con
motivazione pienamente adeguata giustificato la conferma della confisca del denaro
sequestrato all’imputato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
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A
0.1:’
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Presidente
Il Consigliere estensore