Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16262 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16262 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SPEZZI GAETANO nato il 07/02/1963 a PALAGONIA
BUCCHERI ALESSANDRA nato il 16/11/1983 a CALTAGIRONE

avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato
la sentenza del 9/2/2017 del Tribunale di Ragusa, con cui Gaetano Spezzi e Alessandra
Buccheri, a seguito di giudizio abbreviato, erano stati condannati alle pene di anni
quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa (lo Spezzi) e anni tre, mesi sei e giorni
venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (la Buccheri), in relazione al reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (per avere trasportato e detenuto a fine di cessione grammi
19,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina).

entrambi gli imputati, lamentando violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e vizio della
motivazione, in riferimento all’esclusione della destinazione ad uso personale della
sostanza stupefacente sequestrata, che lo Spezzi, notoriamente tossicodipendente, aveva
acquistato per costituire una scorta per il proprio consumo personale; la sostanza da
taglio (mannitolo) che la Buccheri aveva nella borsa era, invece, destinata alla madre
dello Spezzi, di cui la stessa si occupava, mentre i fogli di alluminio, pure custoditi nella
medesima borsa, erano destinati ad avvolgere le merende dei figli della stessa Buccheri.
Hanno, inoltre, lamentato il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata
di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, delle circostanze attenuanti generiche e
l’entità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, adeguatamente considerati
dalla Corte d’appello, è inammissibile.
Le doglianze relative alla indebita e immotivata esclusione della destinazione ad
uso personale della sostanza stupefacente sequestrata e anche della configurabilità della
fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, sono volte, in
realtà, attraverso la deduzione di violazioni legge penale e di vizi della motivazione, a
conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze di fatto, valutate in modo
coerente e conforme a consolidate massime d’esperienza (circa gli elementi indicativi
della destinazione allo spaccio e i quantitativi in genere costituenti le cosiddette scorte
per il consumo personale) da parte della Corte d’appello, che ha evidenziato in modo del
tutto logico il dato ponderale del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dagli
imputati, da cui erano ricavabili 115 dosi singole, e l’assenza di giustificazioni plausibili
del possesso da parte della Buccheri, all’interno della sua borsetta, di sostanza da taglio
sfusa e di ritagli di alluminio, unitamente a una agenda contenente nomi e cifre; sulla
base di tali elementi sono stati correttamente esclusi sia la destinazione ad uso personale
della sostanza stupefacente sia la minore gravità del fatto, di cui i ricorrenti richiedono
una rivalutazione sul piano del merito, non consentita, in presenza, come nel caso in
esame, di motivazione adeguata e immune da vizi, nel giudizio di legittimità.

1

Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione

La Corte territoriale ha, poi, escluso la riconoscibilità delle circostanze attenuanti
generiche e ha ritenuto congrua rispetto alla gravità dei fatti la pena stabilita dal
Tribunale, sottolineando la mancanza di elementi di positiva considerazione e i precedenti
penali a carico degli imputati, in tal modo adeguatamente indicando gli elementi, tra
quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti assorbenti per escludere la concedibilità di
dette attenuanti e confermare la misura della pena.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non
consentito e la manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato.

rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presiden

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e

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