Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16261 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16261 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERLIZZI FRANCESCO nato il 02/08/1949 a BARLETTA

avverso la sentenza del 12/07/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a
Francesco Terlizzi la pena dallo stesso richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in
relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, a cagione della
sua insufficienza, non essendo stata verificata l’insussistenza di cause di proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 262, comma 2, e 316

somme di denaro nella disponibilità dell’imputato, a garanzia delle spese del
procedimento e del pagamento della pena pecuniaria, non essendovi ragioni per
ravvisare il pericolo nel ritardo necessario per la disposizione di tale cautela, essendo
l’imputato titolare di reddito da pensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiannento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dai verbali di arresto e
perquisizione domiciliare e dalle analisi tossicologiche eseguite sulle sostanze
stupefacenti sequestrate.
Quanto alla motivazione in ordine al sequestro conservativo della somma di
denaro rinvenuta nella abitazione dell’imputato, di cui il ricorrente ha eccepito
l’insufficienza, va osservato che il Tribunale ha ampiamente illustrato sia le ragioni della
riconducibilità di tale somma all’imputato (per le modalità del rinvenimento, all’interno di
un cassetto di un mobile della stanza da letto; per la consegna spontanea da parte
dell’imputato; per l’assenza di rilievi al riguardo da parte della consorte, che era
presente); sia quelle poste a fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di
dispersione delle garanzie delle obbligazioni derivanti dal reato, sottolineando l’entità
della pena pecuniaria (pari a euro 12.000,00 di multa), la mancanza di attività lavorativa
dell’imputato (essendo il ricorrente pensionato) e la sua riconosciuta veste di assuntore
di sostanze stupefacenti: si tratta di motivazione del tutto adeguata e immune da vizi

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cod. proc. pen. e vizio della motivazione, con riferimento al sequestro conservativo delle

logici, che il ricorrente censura in modo generico e sul piano del merito, con la
conseguente inammissibilità e manifesta infondatezza della doglianza.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

in C 3.000,00.

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